Articolo 23-quater – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche». Torna all’indice
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Articolo 23-quater – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche». Torna all’indice