Torna all’indice Articolo 1 – Regolamento sulla cibersicurezza Oggetto e ambito di applicazione 1. Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo nel contempo un elevato livello di cibersicurezza, ciberresilienza e fiducia all’interno dell’Unione, il presente regolamento stabilisce: a) gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi relativi all’ENISA, («Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza»); e b) un…
Torna all’indice Articolo 2 – Regolamento sulla cibersicurezza Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «cibersicurezza»: l’insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche; 2) «rete e sistema informativo»: una rete e un sistema informativo quale definito all’articolo 4, punto 1), della direttiva…
Torna all’indice Articolo 3 – Regolamento sulla cibersicurezza Mandato 1. L’ENISA svolge i compiti che le sono attribuiti ai sensi del presente regolamento allo scopo di conseguire un elevato livello comune di cibersicurezza in tutta l’Unione, anche sostenendo attivamente gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nel miglioramento della cibersicurezza. L’ENISA funge da punto di riferimento per…
Torna all’indice Articolo 5 – Regolamento sulla cibersicurezza Sviluppo e attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione L’ENISA contribuisce allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione: 1) prestando assistenza e consulenza per lo sviluppo e la revisione delle politiche e della normativa dell’Unione nel campo della cibersicurezza e delle iniziative legislative e politiche settoriali che presentano una…