Articolo 15: Accessibilità per le persone con disabilità – Regolamento (UE) n. 910/2014 Ove possibile, i servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all’utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi sono resi accessibili alle persone con disabilità. Torna all’indice
Articolo 13: Responsabilità e onere della prova – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Fatto salvo il paragrafo 2, i prestatori di servizi fiduciari sono responsabili di danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito a un mancato adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. L’onere di dimostrare il dolo o la negligenza di…
Articolo 12: Cooperazione e interoperabilità – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I regimi nazionali di identificazione elettronica notificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, sono interoperabili. 2. È istituito un quadro di interoperabilità ai fini del paragrafo 1. 3. Il quadro di interoperabilità risponde ai seguenti criteri: a) mira a essere neutrale dal punto di vista tecnologico e non comporta discriminazioni tra specifiche…
Articolo 11: Responsabilità – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Lo Stato membro notificante è responsabile per i danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dei suoi obblighi di cui all’articolo 7, lettere d) e f), in una transazione transfrontaliera. 2. La parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica è responsabile di…
Articolo 10: Violazione della sicurezza – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. In caso di violazione o parziale compromissione del regime di identificazione elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, o dell’autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f), con limitazione dell’affidabilità dell’autenticazione transfrontaliera di tale regime, lo Stato membro notificante senza indugio sospende o revoca tale autenticazione transfrontaliera o le sue…
Articolo 9: Notifica – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Lo Stato membro notificante rende note alla Commissione le informazioni seguenti e, senza indugio, qualsiasi loro successiva modifica: a) una descrizione del regime di identificazione elettronica, con indicazione dei suoi livelli di garanzia e della o delle entità che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito del regime; b) il regime di…
Articolo 8: Livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Un regime di identificazione elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, specifica livelli di garanzia basso, significativo e/o elevato per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di detto regime. 2. I livelli di garanzia basso, significativo e elevato soddisfano rispettivamente i seguenti criteri: a)…
Articolo 7: Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione elettronica – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Un regime di identificazione elettronica è ammesso alla notifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, purché soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito del regime di identificazione elettronica sono rilasciati: i) dallo Stato membro notificante; ii) su incarico dello Stato…
Articolo 6: Riconoscimento reciproco – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Ove il diritto o la prassi amministrativa nazionale richiedano l’impiego di un’identificazione elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio prestato da un organismo del settore pubblico online in uno Stato membro, i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in un altro Stato membro sono riconosciuti nel…
Articolo 3: Definizioni – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «identificazione elettronica», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica; 2) «mezzi di identificazione elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente…
Articolo 5: Trattamento e protezione dei dati – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Il trattamento dei dati a carattere personale è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE. 2. Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano l’uso di pseudonimi nelle transazioni elettroniche. Torna all’indice
Articolo 4: Principio del mercato interno – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Non sono imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento. 2. I prodotti e i servizi fiduciari conformi al presente…
Articolo 2: Ambito di applicazione – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Il presente regolamento si applica ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro, nonché ai prestatori di servizi fiduciari che sono stabiliti nell’Unione. 2. Il presente regolamento non si applica alla prestazione di servizi fiduciari che sono utilizzati esclusivamente nell’ambito di sistemi chiusi contemplati dal diritto…
Articolo 1: Oggetto – Regolamento (UE) n. 910/2014 Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, il presente regolamento: a) fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano…
Regolamento eIDAS Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE OJ L 257, 28.8.2014, p. 73–114 Considerando CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto Art. 2 – Ambito di applicazione Art. 3 –…