Torna all’indice Articolo 41 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Revoca dell’autorizzazione ai viaggi 1. L’autorizzazione ai viaggi è revocata qualora risulti che le condizioni di rilascio della stessa non sono più soddisfatte. L’autorizzazione ai viaggi è revocata sulla base di uno o più dei motivi di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi di cui all’articolo 37, paragrafo 1. 2. Se uno Stato membro dispone…
Torna all’indice Articolo 40 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Annullamento dell’autorizzazione ai viaggi 1. L’autorizzazione ai viaggi è annullata qualora risulti che le condizioni di rilascio della stessa non erano soddisfatte al momento del rilascio. L’autorizzazione ai viaggi è annullata sulla base di uno o più dei motivi di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi di cui all’articolo 37, paragrafi 1 e 2….
Torna all’indice Articolo 39 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Dati da aggiungere al fascicolo di domanda a seguito della decisione di rilascio o di rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi 1. Quando è stata adottata una decisione di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi, il sistema centrale ETIAS o, se la decisione è stata adottata a seguito del trattamento manuale di cui al capo…
Torna all’indice Articolo 38 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Comunicazione sul rilascio o rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi 1. Quando è rilasciata un’autorizzazione ai viaggi, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una comunicazione comprendente: a) la chiara attestazione del rilascio dell’autorizzazione ai viaggi e il numero di domanda dell’autorizzazione ai viaggi; b) la data di decorrenza e di…
Torna all’indice Articolo 37 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi 1. L’autorizzazione ai viaggi è rifiutata se il richiedente: a) ha utilizzato un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS; b) presenta un rischio per la sicurezza; c) presenta un rischio di immigrazione illegale; d) presenta un alto rischio epidemico; e)…
Torna all’indice Articolo 36 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Rilascio di un’autorizzazione ai viaggi 1. Qualora, dall’esame di una domanda secondo le procedure di cui ai capi III, IV e V, risulti che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per…
Torna all’indice Articolo 35 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) 1. Prima che Europol o uno Stato membro inseriscano i dati nell’elenco di controllo ETIAS, essi: a) stabiliscono se le informazioni siano adeguate, esatte e sufficientemente importanti da essere inserite nell’elenco di controllo ETIAS; b) valutano il potenziale impatto dei dati sulla parte di domande trattate manualmente. c) verificano se i rispettivi…
Torna all’indice Articolo 34 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Elenco di controllo ETIAS 1. L’elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per…
Torna all’indice Articolo 33 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Regole di esame ETIAS 1. Le norme di esame ETIAS sono un algoritmo che permette la profilazione, quale definita all’articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, mediante il confronto a norma dell’articolo 20 del presente regolamento dei dati registrati in un fascicolo di domanda del sistema centrale ETIAS con indicatori di…
Torna all’indice Articolo 32 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Decisione sulla domanda 1. Una decisione sulla domanda è adottata entro 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell’articolo 19. 2. Eccezionalmente, se è notificata una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi e se il richiedente è convocato per un colloquio, il termine di cui al paragrafo 1 del presente…
Torna all’indice Articolo 31 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Strumento di verifica La Commissione predispone uno strumento di verifica per consentire ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi (valida, rifiutata, annullata o revocata). Tale strumento è reso accessibile tramite l’apposito sito web pubblico o l’applicazione…
Torna all’indice Articolo 30 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Termini per la notifica al richiedente Entro 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell’articolo 19, il richiedente riceve una notifica che indica: a) se l’autorizzazione ai viaggi gli è rilasciata o rifiutata; oppure b) che sono richiesti informazioni o documenti aggiuntivi e che il richiedente può essere…
Torna all’indice Articolo 29 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Consultazione di Europol 1. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20, paragrafo 8, del presente regolamento sono stati forniti da Europol, l’unità centrale ETIAS ne informa Europol, avviando in tal modo un processo di consultazione tra Europol e l’unità nazionale ETIAS dello…
Torna all’indice Articolo 28 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Consultazione di altri Stati membri 1. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20, paragrafo 7, sono stati inseriti o forniti da uno o più Stati membri, a seguito della verifica ai sensi dell’articolo 22, l’unità centrale ETIAS ne informa l’unità nazionale ETIAS…
Torna all’indice Articolo 27 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi 1. Qualora l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente ritenga che le informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda siano insufficienti per consentirle di decidere se rilasciare o rifiutare un’autorizzazione ai viaggi, essa può chiedere al richiedente informazioni o documenti aggiuntivi. L’unità nazionale ETIAS dello…
Torna all’indice Articolo 26 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS 1. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, emergano uno o più riscontri positivi, la domanda è trattata manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. Tale unità nazionale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda…
Torna all’indice Articolo 25 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Stato membro competente 1. Lo Stato membro competente per il trattamento manuale delle domande ai sensi dell’articolo 26 («Stato membro competente») è individuato dal sistema centrale ETIAS come segue: a) qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20 sono stati inseriti o forniti…
Torna all’indice Articolo 24 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Norme specifiche per i familiari di cittadini dell’Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione 1. Per i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’autorizzazione ai viaggi di cui all’articolo 3, lettera e), è…