Torna all’indice Articolo 35 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) 1. Prima che Europol o uno Stato membro inseriscano i dati nell’elenco di controllo ETIAS, essi: a) stabiliscono se le informazioni siano adeguate, esatte e sufficientemente importanti da essere inserite nell’elenco di controllo ETIAS; b) valutano il potenziale impatto dei dati sulla parte di domande trattate manualmente. c) verificano se i rispettivi…
Torna all’indice Articolo 34 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Elenco di controllo ETIAS 1. L’elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per…
Torna all’indice Articolo 33 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Regole di esame ETIAS 1. Le norme di esame ETIAS sono un algoritmo che permette la profilazione, quale definita all’articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, mediante il confronto a norma dell’articolo 20 del presente regolamento dei dati registrati in un fascicolo di domanda del sistema centrale ETIAS con indicatori di…
Torna all’indice Articolo 32 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Decisione sulla domanda 1. Una decisione sulla domanda è adottata entro 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell’articolo 19. 2. Eccezionalmente, se è notificata una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi e se il richiedente è convocato per un colloquio, il termine di cui al paragrafo 1 del presente…
Torna all’indice Articolo 31 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Strumento di verifica La Commissione predispone uno strumento di verifica per consentire ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi (valida, rifiutata, annullata o revocata). Tale strumento è reso accessibile tramite l’apposito sito web pubblico o l’applicazione…
Torna all’indice Articolo 30 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Termini per la notifica al richiedente Entro 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell’articolo 19, il richiedente riceve una notifica che indica: a) se l’autorizzazione ai viaggi gli è rilasciata o rifiutata; oppure b) che sono richiesti informazioni o documenti aggiuntivi e che il richiedente può essere…
Torna all’indice Articolo 29 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Consultazione di Europol 1. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20, paragrafo 8, del presente regolamento sono stati forniti da Europol, l’unità centrale ETIAS ne informa Europol, avviando in tal modo un processo di consultazione tra Europol e l’unità nazionale ETIAS dello…
Torna all’indice Articolo 28 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Consultazione di altri Stati membri 1. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20, paragrafo 7, sono stati inseriti o forniti da uno o più Stati membri, a seguito della verifica ai sensi dell’articolo 22, l’unità centrale ETIAS ne informa l’unità nazionale ETIAS…
Torna all’indice Articolo 27 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi 1. Qualora l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente ritenga che le informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda siano insufficienti per consentirle di decidere se rilasciare o rifiutare un’autorizzazione ai viaggi, essa può chiedere al richiedente informazioni o documenti aggiuntivi. L’unità nazionale ETIAS dello…
Torna all’indice Articolo 26 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS 1. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, emergano uno o più riscontri positivi, la domanda è trattata manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. Tale unità nazionale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda…
Torna all’indice Articolo 25 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Stato membro competente 1. Lo Stato membro competente per il trattamento manuale delle domande ai sensi dell’articolo 26 («Stato membro competente») è individuato dal sistema centrale ETIAS come segue: a) qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20 sono stati inseriti o forniti…
Torna all’indice Considerando del Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del…
Torna all’indice Articolo 24 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Norme specifiche per i familiari di cittadini dell’Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione 1. Per i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’autorizzazione ai viaggi di cui all’articolo 3, lettera e), è…
Torna all’indice Articolo 23 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Sostegno agli obiettivi del SIS 1. Ai fini dell’articolo 4, lettera e), il sistema centrale ETIAS confronta i dati pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) e d), con i dati presenti nel SIS per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle segnalazioni seguenti: a) una…
Torna all’indice Articolo 22 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Verifica da parte dell’unità centrale ETIAS 1. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, emergano uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS consulta automaticamente l’unità centrale ETIAS. 2. Se consultata, l’unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli…
Torna all’indice Articolo 21 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Risultati del trattamento automatizzato 1. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, non risulti alcun riscontro positivo, il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un’autorizzazione ai viaggi in conformità dell’articolo 36 e ne informa il richiedente in conformità dell’articolo 38. 2. Qualora dal trattamento automatizzato di…
Torna all’indice Articolo 20 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Trattamento automatizzato 1. Il sistema centrale ETIAS tratta i fascicoli di domanda automaticamente alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il sistema centrale ETIAS esamina ciascun fascicolo di domanda individualmente. 2. Il sistema centrale ETIAS confronta i dati pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), g),…
Torna all’indice Articolo 19 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Ammissibilità e creazione del fascicolo di domanda 1. Una volta trasmessa la domanda, il sistema d’informazione ETIAS verifica automaticamente: a) se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati e contengano tutti gli elementi di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 4; b) se siano stati riscossi i diritti per…
Torna all’indice Articolo 18 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Diritti per l’autorizzazione ai viaggi 1. Per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi il richiedente paga diritti pari a 7 EUR. 2. I richiedenti di età inferiore a diciotto anni o superiore a settant’anni al momento della presentazione della domanda sono esentati dal pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi. 3….
Torna all’indice Articolo 16 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Sito web pubblico e applicazione per dispositivi mobili 1. Il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili permettono ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi di presentare domanda di autorizzazione ai viaggi, fornire i dati richiesti nel modulo di domanda conformemente all’articolo 17 e pagare i diritti…