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cybersecurity

Art. 17 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 17 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 17 – Regolamento sulla cibersicurezza Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente. 2.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie l’anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del suo presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri. 3.   Il direttore esecutivo partecipa alle…

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Art. 16 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 16 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 16 – Regolamento sulla cibersicurezza Presidente del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente, a maggioranza dei due terzi dei membri. Il loro mandato è di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione…

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Art. 15 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 15 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 15 – Regolamento sulla cibersicurezza Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione: a) stabilisce gli orientamenti generali del funzionamento dell’ENISA e assicura che operi secondo le regole e i principi stabiliti dal presente regolamento; assicura inoltre la coerenza del lavoro dell’ENISA con le attività svolte dagli Stati membri e a livello di Unione; b) adotta…

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Art. 14 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 14 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 14 – Regolamento sulla cibersicurezza Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un membro nominato da ciascuno Stato membro e due membri nominati dalla Commissione. Tutti i membri hanno diritto di voto. 2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro assente. 3.   I membri del consiglio di…

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Art. 13 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 13 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 13 – Regolamento sulla cibersicurezza Struttura dell’ENISA La struttura amministrativa e di gestione dell’ENISA è composta da: a) un consiglio di amministrazione; b) un comitato esecutivo; c) un direttore esecutivo; d) un gruppo consultivo ENISA; e) una rete di funzionari nazionali di collegamento. Torna all’indice

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Art. 12 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 12 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 12 – Regolamento sulla cibersicurezza Cooperazione internazionale L’ENISA contribuisce all’impegno dell’Unione nella cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché all’interno dei pertinenti quadri di cooperazione internazionale, per promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni connesse alla cibersicurezza: a) impegnandosi, ove opportuno, in qualità di osservatore e nell’organizzazione delle esercitazioni internazionali, nonché analizzando i risultati di…

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Art. 11 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 11 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 11 – Regolamento sulla cibersicurezza Ricerca e innovazione Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione, l’ENISA: a) fornisce consulenza alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri sulle esigenze e le priorità in materia di ricerca nel campo della cibersicurezza, al fine di consentire di reagire in maniera efficace ai rischi e alle…

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Art. 10 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 10 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 10 – Regolamento sulla cibersicurezza Sensibilizzazione e istruzione L’ENISA: a) sensibilizza l’opinione pubblica sui rischi connessi alla cibersicurezza e fornisce orientamenti in materia di buone pratiche per i singoli utenti destinate a cittadini, organizzazioni e imprese, anche per quanto concerne l’igiene informatica e l’alfabetizzazione informatica; b) organizza regolarmente, in collaborazione con gli Stati membri, con le istituzioni,…

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Art. 9 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 9 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 9 – Regolamento sulla cibersicurezza Conoscenze e informazioni L’ENISA: a) esegue analisi delle tecnologie emergenti e fornisce valutazioni su temi specifici in relazione agli impatti previsti, dal punto di vista sociale, giuridico, economico e regolamentare, delle innovazioni tecnologiche sulla cibersicurezza; b) effettua analisi strategiche a lungo termine delle minacce informatiche e degli incidenti al fine di individuare…

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Art. 8 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 8 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 8 – Regolamento sulla cibersicurezza Mercato, certificazione della cibersicurezza e normazione 1.   L’ENISA sostiene e promuove lo sviluppo e l’attuazione della politica dell’Unione in materia di certificazione della cibersicurezza dei prodotti TIC, dei servizi TIC e dei processi TIC, come stabilito al titolo III del presente regolamento: a) monitorando continuamente gli sviluppi nei settori di normazione connessi e…

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Art. 7 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 7 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 7 – Regolamento sulla cibersicurezza Cooperazione operativa a livello di Unione 1.   L’ENISA sostiene la cooperazione operativa tra gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e tra i portatori di interessi. 2.   L’ENISA coopera a livello operativo e stabilisce sinergie con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, compresa la CERT-UE, con i servizi…

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Art. 6 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 6 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 6 – Regolamento sulla cibersicurezza Sviluppo delle capacità 1.   L’ENISA assiste: a) gli Stati membri nell’impegno a migliorare la prevenzione, la rilevazione e l’analisi delle minacce informatiche e degli incidenti, come pure la capacità di reazione agli stessi, fornendo loro le conoscenze e le competenze necessarie; b) gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi…

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Art. 1 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 1 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 1 – Regolamento sulla cibersicurezza Oggetto e ambito di applicazione 1.   Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo nel contempo un elevato livello di cibersicurezza, ciberresilienza e fiducia all’interno dell’Unione, il presente regolamento stabilisce: a) gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi relativi all’ENISA, («Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza»); e b) un…

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Art. 2 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 2 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 2 – Regolamento sulla cibersicurezza Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «cibersicurezza»: l’insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche; 2)   «rete e sistema informativo»: una rete e un sistema informativo quale definito all’articolo 4, punto 1), della direttiva…

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Art. 3 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 3 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 3 – Regolamento sulla cibersicurezza Mandato 1.   L’ENISA svolge i compiti che le sono attribuiti ai sensi del presente regolamento allo scopo di conseguire un elevato livello comune di cibersicurezza in tutta l’Unione, anche sostenendo attivamente gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nel miglioramento della cibersicurezza. L’ENISA funge da punto di riferimento per…

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Art. 4 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 4 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 4 – Regolamento sulla cibersicurezza Obiettivi 1.   L’ENISA opera come centro di competenze nel campo della cibersicurezza grazie alla sua indipendenza, alla qualità scientifica e tecnica delle consulenze e dell’assistenza fornite, alle informazioni che mette a disposizione, alla trasparenza delle procedure, ai metodi operativi utilizzati e alla diligenza nell’esecuzione dei suoi compiti. 2.   L’ENISA assiste le istituzioni, gli organi…

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Art. 5 – Regolamento sulla cibersicurezza

Art. 5 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice Articolo 5 – Regolamento sulla cibersicurezza Sviluppo e attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione L’ENISA contribuisce allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione: 1) prestando assistenza e consulenza per lo sviluppo e la revisione delle politiche e della normativa dell’Unione nel campo della cibersicurezza e delle iniziative legislative e politiche settoriali che presentano una…

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Regolamento EU sulla cibersicurezza 2019/881 (Cybersecurity Act)

Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 GU Serie Generale L 151/15, 7.6.2019, p. 15–69 Considerando TITOLO I Titolo I – Disposizioni generali Articolo 1 –…

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Articolo 6 – D.L. 105/2019 – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Articolo 6 – D.L. 105/2019 – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Torna all’indice Articolo 6 Copertura finanziaria – D.L. 105/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Copertura finanziaria 1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro 3.200.000 per l’anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ed euro 4.395.000 annui a decorrere…

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Articolo 2 – D.L. 105/2019 – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Articolo 2 – D.L. 105/2019 – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Torna all’indice Articolo 2 – D.L. 105/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri 1. Tenuto conto dell’esigenza di disporre di personale in possesso della professionalita’ necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, il…

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