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Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

Articolo 12 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12: Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Il Ministero e l’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno. 2. L’Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità…

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