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Assistenza reciproca

Articolo 18 – Regolamento eIDAS

Articolo 18 – Regolamento eIDAS

Articolo 18: Assistenza reciproca – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Gli organismi di vigilanza collaborano fra loro al fine di scambiarsi buone prassi. Un organismo di vigilanza, previa ricezione di una richiesta giustificata da parte di un altro organismo di vigilanza, fornisce a quest’ultimo assistenza perché possano svolgere le attività di organismi di vigilanza in modo coerente. L’assistenza reciproca può coprire,…

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