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Articolo 150 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 150 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 150: Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per…

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