Articolo 11 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Disposizioni finali Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal [data: sei mesi dopo la data della sua pubblicazione]. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica tuttavia a decorrere dal 1° luglio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti…
Articolo 10 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Modifiche del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/UE 1.Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il seguente punto [numero]: “[numero] [titolo completo del presente regolamento] (GU L XX, XX.XX.anno, pag. X), solo nel caso in cui il cliente è un consumatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento…
Articolo 9 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Clausola di revisione 1.Entro il [data: due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del…
Articolo 8 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Assistenza ai consumatori 1.Ogni Stato membro conferisce la responsabilità di fornire assistenza pratica ai consumatori a uno o più organismi in caso di controversia tra un consumatore e un operatore derivante dall’applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete tale compito. 2.Gli organismi di…
Articolo 7 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Esecuzione da parte delle autorità degli Stati membri 1.Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che l’organismo o gli organismi designati responsabili del rispetto del presente regolamento dispongano di mezzi adeguati ed efficaci . 2.Gli Stati membri stabiliscono le norme…
Articolo 6 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Accordi sulle vendite passive Gli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive, impongono agli operatori l’obbligo di agire in violazione del presente regolamento sono automaticamente nulli. Torna all’indice
Articolo 5 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Non discriminazione per motivi legati al pagamento 1.Gli operatori non possono applicare condizioni diverse di pagamento per la vendita di beni e la prestazione di servizi per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l’ubicazione del conto di pagamento, il luogo…
Articolo 4 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Accesso a beni o servizi 1.Gli operatori non applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle seguenti situazioni: (a)l’operatore vende beni la cui consegna transfrontaliera nello Stato membro del cliente…
Articolo 3 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Accesso alle interfacce online 1.Gli operatori non possono bloccare o limitare attraverso l’uso di misure tecnologiche o in altro modo l’accesso dei clienti alle loro interfacce online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente. 2.Gli operatori non possono, per motivi legati…
Articolo 2 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, all’articolo 2, paragrafi 10, 20 e 30 del regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e all’articolo 4, paragrafi 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 e 30 della direttiva (UE) 2015/2366. Si applicano…
Articolo 1 Regolamento Geoblocking – Regolamento UE 2016/0152 Torna all’indice Obiettivo e campo d’applicazione 1.Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. 2.Il presente regolamento si applica nei seguenti casi: (a)l’operatore vende beni e presta servizi, o…