General Data Protection Regulation (Reg. EU 679/2016) – English vs Polish version You can also compare the English version with: German, French, Spanish, Portuguese, Danish REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 of 27 April 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. on the protection of natural persons with regard to…
General Data Protection Regulation (Reg. EU 679/2016) – English vs Spanish version You can also compare the English version with: German, French, Polish, Portuguese, Danish REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO of 27 April 2016 de 27 de abril de 2016 on the protection of natural persons…
General Data Protection Regulation (Reg. EU 679/2016) – English vs Danish version You can also compare the English version with: German, French, Spanish, Polish, Portuguese REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 of 27 April 2016 af 27. april 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing…
General Data Protection Regulation (Reg. EU 679/2016) – English vs Portuguese version You can also compare the English version with: German, French, Spanish, Polish, Danish REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO of 27 April 2016 de 27 de abril de 2016 on the protection of natural persons with…
General Data Protection Regulation (Reg. EU 679/2016) – English vs French version You can also compare the English version with: German, Spanish, Polish, Portuguese, Danish REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL of 27 April 2016 du 27 avril 2016 on the protection of natural persons with regard…
Articolo 22: Entrata in vigore – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torna all’indice
Articolo 21: Sanzioni – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo…
Articolo 20: Cooperazione – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile anche per via telematica. 2. Il Ministero delle attività…
Articolo 19: Composizione delle controversie – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai principi previsti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla…
Articolo 18: Codici di condotta – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l’adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico….
Articolo 17: Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza…
Articolo 16: Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni (hosting) – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente…
Articolo 15: Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea (caching) – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere…
Articolo 14: Responsabilità nell’attività di semplice trasporto (Mere conduit) – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione…
Articolo 13: Inoltro dell’ordine – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. 2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo…
Articolo 9: Comunicazione commerciale non sollecitata – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin…
Articolo 10: Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. L’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale…
Articolo 11: Esclusioni – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico Il presente decreto non si applica a: a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione; b) contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri; c) contratti di fideiussione…
Articolo 12: Informazioni dirette alla conclusione del contratto – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico 1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall’articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile,…
Articolo 8: Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale – Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:…