Torna all’indice Allegato, parte V – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C4 Gli UAS della classe C4 devono recare, apposta ben visibile sull’UA, la seguente etichetta: Gli UAS della classe C4 devono: 1) avere una…
Torna all’indice Allegato, parte IV – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C3 Gli UAS della classe C3 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe: Gli UAS della classe C3 devono: 1)…
Torna all’indice Allegato, parte III – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C2 Gli UAS della classe C2 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe: Gli UAS della classe C2 devono: 1)…
Torna all’indice Allegato, parte II – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C1 Gli UAS della classe C1 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe: Gli UAS della classe C1 devono: 1)…
Torna all’indice Allegato, parte I – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C0 Gli UAS della classe C0 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe: Gli UAS della classe C0 devono: 1)…
Torna all’indice Articolo 42 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 41 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Operatori di UAS di paesi terzi 1. Gli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo sono soggetti al regolamento di…
Torna all’indice Articolo 40 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti per gli UAS impiegati nelle categorie «certificata» e «specifica» 1. La progettazione, produzione e manutenzione degli UAS deve essere certificata se gli UAS soddisfano una delle seguenti condizioni: a) avere una dimensione caratteristica pari…
Torna all’indice Articolo 39 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Non conformità formale 1. 1. Fatto salvo l’articolo 36, uno Stato membro chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione se, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dal presente…
Torna all’indice Articolo 38 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Prodotto conforme che presenta un rischio 1. 1. Se, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, ritiene che un prodotto, pur conforme al presente capo, presenti un rischio per la salute…
Torna all’indice Articolo 37 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Procedura di salvaguardia dell’Unione 1. Se, in esito alla procedura di cui all’articolo 36, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la…
Torna all’indice Articolo 36 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Procedura per i prodotti che presentano un rischio a livello nazionale 1. Se hanno preso provvedimenti a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure se hanno motivo di credere che un prodotto rappresenti…
Torna all’indice Articolo 35 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione 1. Gli Stati membri organizzano e svolgono attività di vigilanza dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione in conformità all’articolo 15, paragrafo 3,…
Torna all’indice Articolo 34 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Coordinamento degli organismi notificati 1. La Commissione garantisce l’istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e di una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma del presente capo sotto forma di gruppo settoriale di…
Torna all’indice Articolo 33 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Scambio di esperienze La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 32 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica: a) di qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di esame UE del tipo o di un’approvazione…
Torna all’indice Articolo 31 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati Gli organismi notificati provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le loro decisioni. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 30 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obblighi operativi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui alle parti 8 e 9 dell’allegato. 2. Le valutazioni della conformità sono effettuate…
Torna all’indice Articolo 29 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Contestazione della competenza degli organismi notificati 1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continuità del…
Torna all’indice Articolo 28 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Modifiche delle notifiche 1. Se l’autorità notificante ha accertato o è stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 22 o non adempie i suoi obblighi, essa limita, sospende…