Art. 91 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose 1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché…
Art. 90 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Obblighi di segretezza 1. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che sono soggetti, ai sensi del diritto dell’Unione…
Art. 89 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i…
Art. 88 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro 1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare…
Art. 87 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Trattamento del numero di identificazione nazionale Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale…
Art. 86 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell’Unione…
Art. 85 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Trattamento e libertà d’espressione e di informazione 1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. 2. Ai fini…
Art. 84 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Sanzioni 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e…
Art. 83 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie 1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Le…
Art. 82 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Diritto al risarcimento e responsabilità 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il…
Art. 81 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Sospensione delle azioni 1. L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale…
Art. 80 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Rappresentanza degli interessati 1. L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione…
Art. 79 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un…
Art. 78 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda. 2. Fatto salvo ogni…
Art. 77 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora…
Art. 76 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Riservatezza 1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno. 2. L’accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)….
Art. 75 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Segreteria 1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati. 2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato. 3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato…
Art. 74 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Compiti del presidente 1. Il presidente ha il compito di: a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l’ordine del giorno; b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate; c) assicurare l’esecuzione tempestiva dei compiti del…
Art. 73 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Presidente 1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice. 2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta. Torna all’indice
Art. 72 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Procedura 1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento. 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Torna all’indice