La proprietà intellettuale comprende quei principi giuridici posti a protezione delle opere dell’ingegno dotate di carattere creativo, dei marchi e delle invenzioni industriali: beni immateriali suscettibili di valutazione economica e pertanto meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.
Il brevetto per invenzione è l’istituto giuridico attraverso il quale l’ordinamento assicura all’inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell’invenzione per un certo periodo di tempo.
Il diritto d’autore è l’istituto giuridico che tutela i prodotti delle opere dell’ingegno di carattere creativo riconoscendo agli autori il diritto di disporne in maniera esclusiva. È il diritto che consente di rivendicare la paternità e di decidere se e quando pubblicarle; è il diritto che gli dà la facoltà di opporsi ad ogni modifica, autorizzarne l’utilizzo e di ricevere i relativi compensi. Sorge in capo agli autori dell’opera nel momento in cui avviene la sua realizzazione. Le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia ricevono attraverso questo istituto, una piena tutela giuridica.
Infine, nel rapporto fra le imprese e il pubblico dei consumatori, i marchi sono segni distintivi con il quale si contraddistinguono i servizi offerti al pubblico. Disciplinati dall’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.»