Torna all’indice Articolo 9 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato dell’Unione, i distributori applicano scrupolosamente i requisiti indicati nel presente capo. 2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano…
Torna all’indice Articolo 8 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solamente prodotti conformi ai requisiti indicati nel presente capo. 2. Prima di immettere un prodotto sul mercato dell’Unione gli importatori si accertano che: a) il fabbricante…
Torna all’indice Articolo 7 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Rappresentanti autorizzati 1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e l’obbligo di redazione della documentazione tecnica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, non…
Torna all’indice Articolo 6 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obblighi dei fabbricanti 1. All’atto dell’immissione del loro prodotto sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell’allegato. 2. I…
Torna all’indice Articolo 5 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Messa a disposizione sul mercato e libera circolazione dei prodotti 1. I prodotti sono messi a disposizione sul mercato se soddisfano i requisiti del presente capo e non mettono in pericolo la salute o la…
Torna all’indice Articolo 4 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti 1. I prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell’allegato. 2. Gli UAS che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE…
Torna all’indice Articolo 3 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft, «UA»): ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza…
Torna all’indice Articolo 2 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Ambito di applicazione 1. Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti: a) gli UAS destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alla categoria «aperta» delle operazioni UAS…
Torna all’indice Articolo 1 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione e di fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems, «UAS») destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni definite dal regolamento…
Articolo 85 D.L. 18/2020 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile 1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti. 2. Per contrastare l’emergenza…
Articolo 84 D.L. 18/2020 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto…
Articolo 83 D.L. 18/2020 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare Per altri approfondimenti legali e informazioni sul tema covid-19, accedi qui gratuitamente al Coronavirus Special Coverage di CyberLaws. 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e…
Torna all’indice Articolo 89 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafi 3, 5, e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 31, all’articolo 33, paragrafo…
Torna all’indice Articolo 90 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta…
Torna all’indice Articolo 91 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Gruppo consultivo Le competenze del gruppo consultivo EES sono estese per comprendere l’ETIAS. Tale gruppo consultivo EES-ETIAS fornisce a eu-LISA la competenza tecnica relativa all’ETIAS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 92 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Monitoraggio e valutazione 1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo del sistema d’informazione ETIAS rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento dell’ETIAS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi / benefici, di sicurezza e di qualità…
Torna all’indice Articolo 93 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Manuale pratico La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e le agenzie competenti dell’Unione, mette a disposizione un manuale pratico contenente orientamenti, raccomandazioni e buone prassi per l’attuazione del presente regolamento. Il manuale pratico tiene conto dei manuali pertinenti esistenti. La Commissione adotta il manuale pratico sotto forma di…
Torna all’indice Articolo 94 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Ceuta e Melilla Il presente regolamento non pregiudica il regime specifico che si applica alle città di Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all’atto finale dell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo…
Torna all’indice Articolo 95 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Contributo finanziario dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono presi accordi relativi ai contributi finanziari dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 96 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell’articolo 88, ad eccezione degli articoli 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73,…