Torna all’indice Articolo 4 – Regolamento sulla cibersicurezza Obiettivi 1. L’ENISA opera come centro di competenze nel campo della cibersicurezza grazie alla sua indipendenza, alla qualità scientifica e tecnica delle consulenze e dell’assistenza fornite, alle informazioni che mette a disposizione, alla trasparenza delle procedure, ai metodi operativi utilizzati e alla diligenza nell’esecuzione dei suoi compiti. 2. L’ENISA assiste le istituzioni, gli organi…
Torna all’indice Articolo 5 – Regolamento sulla cibersicurezza Sviluppo e attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione L’ENISA contribuisce allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione: 1) prestando assistenza e consulenza per lo sviluppo e la revisione delle politiche e della normativa dell’Unione nel campo della cibersicurezza e delle iniziative legislative e politiche settoriali che presentano una…
Torna all’indice Articolo 6 Copertura finanziaria – D.L. 105/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Copertura finanziaria 1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro 3.200.000 per l’anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ed euro 4.395.000 annui a decorrere…
Torna all’indice Articolo 2 – D.L. 105/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri 1. Tenuto conto dell’esigenza di disporre di personale in possesso della professionalita’ necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, il…
Torna all’indice Articolo 7 – D.L. 105/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’…
Torna all’indice Articolo 4 – D.L. 105/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche 1. All’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole «per la sicurezza e l’ordine pubblico,» sono inserite le seguenti:…
Torna all’indice Articolo 5 – D.L. 105/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilita’ di reti, sistemi e servizi di cui…
Torna all’indice Articolo 3 – D.L. 105/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G 1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2,…
Torna all’indice Articolo 1 – D.L. 105/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione…
Articolo 152: Ancoraggio delle navi – Reti da pesca – Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. E’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale getta l’ancora a distanza minore di un quarto di miglio…
Articolo 151: Inosservanza della disciplina sui segnali – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in…
Articolo 155: Rifiuto di esibire i documenti – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell’articolo 154, e’ punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00. 2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto e’ opposto…
Articolo 154: Reati commessi in alto mare – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso…
Articolo 153: Competenza territoriale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all’estero, la competenza e’ determinata secondo le disposizioni dell’articolo 1240 del codice della navigazione. 2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare,…
Articolo 150: Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per…
Articolo 149: Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. E’ punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere…
Articolo 148: Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l’impiego di tali strumenti….
Articolo 147: Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica e’ tenuto, entro ventiquattro ore dall’arrivo della nave in porto o dal ritrovamento,…
Articolo 146: Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo…
Articolo 141: Calamità – contingenze particolari – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. 1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134. Torna all’indice