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Telefoni pubblici a pagamento

Articolo 56 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 56 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 56: Telefoni pubblici a pagamento – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall’Autorità, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonche’ di qualità del servizio….

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