Articolo 33: Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Un servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che: a) fornisce la convalida a norma dell’articolo 32, paragrafo 1; e b) consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di ricevere il risultato del…
Articolo 32: Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Il processo di convalida di una firma elettronica qualificata conferma la validità di una firma elettronica qualificata purché: a) il certificato associato alla firma fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma elettronica conforme all’allegato I; b) il certificato qualificato sia stato rilasciato…
Articolo 31: Pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la conclusione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati dagli organismi di cui…
Articolo 28: Certificati qualificati di firme elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I certificati qualificati di firme elettroniche soddisfano i requisiti di cui all’allegato I. 2. I certificati qualificati di firme elettroniche non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato I. 3. I certificati qualificati di firme elettroniche possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano…
Articolo 29: Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all’allegato II. 2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai dispositivi per la creazione di una firma…
Articolo 30: Certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata con i requisiti stabiliti all’allegato II è certificata da appropriati organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dell’organismo…
Articolo 27: Firme elettroniche nei servizi pubblici – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Se uno Stato membro richiede una firma elettronica avanzata per utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate, le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato di firma elettronica e le firme elettroniche…
Articolo 22: Elenchi di fiducia – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Tutti gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano elenchi di fiducia, che includono le informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per i quali sono responsabili, unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati. 2. Gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano, in modo sicuro, gli elenchi…
Articolo 23: Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Dopo la registrazione della qualifica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, nell’elenco di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, i prestatori di servizi fiduciari qualificati possono utilizzare il marchio di fiducia UE per presentare in modo semplice, riconoscibile e chiaro i…
Articolo 25: Effetti giuridici delle firme elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. 2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una…
Articolo 26: Requisiti di una firma elettronica avanzata – Regolamento (UE) n. 910/2014 Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio…
Articolo 24: Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Allorché rilascia un certificato qualificato per un servizio fiduciario, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l’identità e, se del caso, eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato è rilasciato. Le…
Articolo 21: Avviamento di un servizio fiduciario qualificato – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Qualora i prestatori di servizi fiduciari, privi di qualifica, intendano avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati, trasmettono all’organismo di vigilanza una notifica della loro intenzione insieme a una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità. 2. L’organismo di vigilanza verifica se…
Articolo 16: Sanzioni – Regolamento (UE) n. 910/2014 Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Torna all’indice
Articolo 17: Organismo di vigilanza – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Gli Stati membri designano un organismo di vigilanza stabilito nel loro territorio o, di comune accordo con un altro Stato membro, un organismo di vigilanza stabilito in tale altro Stato membro. Tale organismo è responsabile di compiti di vigilanza nello Stato membro designante. Agli organismi di vigilanza sono conferiti i…
Articolo 18: Assistenza reciproca – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Gli organismi di vigilanza collaborano fra loro al fine di scambiarsi buone prassi. Un organismo di vigilanza, previa ricezione di una richiesta giustificata da parte di un altro organismo di vigilanza, fornisce a quest’ultimo assistenza perché possano svolgere le attività di organismi di vigilanza in modo coerente. L’assistenza reciproca può coprire,…
Articolo 19: Requisiti di sicurezza relativi ai prestatori di servizi fiduciari – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto conto degli ultimi sviluppi tecnologici, tali misure assicurano un livello di sicurezza commisurato al…
Articolo 20: Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti, a proprie spese almeno ogni 24 mesi, a una verifica da parte di un organismo di valutazione della conformità. Lo scopo della verifica è di confermare che i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i servizi fiduciari qualificati…
Articolo 14: Relazioni internazionali – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari stabiliti in un paese terzo sono riconosciuti giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione qualora i servizi fiduciari aventi origine nel paese terzo siano riconosciuti a norma di un accordo concluso fra l’Unione e…
Articolo 15: Accessibilità per le persone con disabilità – Regolamento (UE) n. 910/2014 Ove possibile, i servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all’utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi sono resi accessibili alle persone con disabilità. Torna all’indice