Torna all’indice Articolo 19 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Autorità di notifica 1. Gli Stati membri designano un’autorità di notifica responsabile dell’elaborazione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli…
Torna all’indice Articolo 18 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Notifica Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente capo. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 17 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Documentazione tecnica 1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati e i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a…
Torna all’indice Articolo 16 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Norme e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell’organismo notificato, dell’etichetta di identificazione della classe di UAS e dell’indicazione del livello di potenza sonora 1. La marcatura CE è apposta sul…
Torna all’indice Articolo 15 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Principi generali della marcatura CE La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 14 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Dichiarazione di conformità UE 1. La dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 6, paragrafo 8, indica che è stata dimostrata la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6…
Torna all’indice Articolo 13 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Procedure di valutazione della conformità 1. Il fabbricante effettua una valutazione della conformità del prodotto utilizzando uno delle procedure seguenti con l’obiettivo di stabilirne la conformità ai requisiti di cui alle parti da 1 a…
Torna all’indice Articolo 12 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Presunzione di conformità Un prodotto che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume conforme ai requisiti previsti da dette…
Torna all’indice Articolo 11 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Identificazione degli operatori economici 1. Alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano: a) ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto; b) ogni operatore economico cui essi abbiano fornito…
Torna all’indice Articolo 10 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Ai fini del presente capo, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi dei fabbricanti…
Torna all’indice Articolo 9 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato dell’Unione, i distributori applicano scrupolosamente i requisiti indicati nel presente capo. 2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano…
Torna all’indice Articolo 8 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solamente prodotti conformi ai requisiti indicati nel presente capo. 2. Prima di immettere un prodotto sul mercato dell’Unione gli importatori si accertano che: a) il fabbricante…
Torna all’indice Articolo 7 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Rappresentanti autorizzati 1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e l’obbligo di redazione della documentazione tecnica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, non…
Torna all’indice Articolo 6 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obblighi dei fabbricanti 1. All’atto dell’immissione del loro prodotto sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell’allegato. 2. I…
Torna all’indice Articolo 5 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Messa a disposizione sul mercato e libera circolazione dei prodotti 1. I prodotti sono messi a disposizione sul mercato se soddisfano i requisiti del presente capo e non mettono in pericolo la salute o la…
Torna all’indice Articolo 4 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti 1. I prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell’allegato. 2. Gli UAS che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE…
Torna all’indice Articolo 3 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft, «UA»): ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza…
Torna all’indice Articolo 2 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Ambito di applicazione 1. Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti: a) gli UAS destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alla categoria «aperta» delle operazioni UAS…
Torna all’indice Articolo 1 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione e di fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems, «UAS») destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni definite dal regolamento…
Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 marzo 2019 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio GU Serie Generale L 152/1, 11.6.2019, p. 1-40 Considerando TITOLO I Capo I – Disposizioni generali Articolo 1 – OggettoArticolo 2 – Ambito di applicazioneArticolo 3 – Definizioni Capo II – UAS destinati…