Articolo 97: Danneggiamenti e turbative – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e’ punito ai sensi dell’articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e’ vietato…
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