Articolo 122: Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E’ comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in…
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