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Articolo 100 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 100 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 100: Impianti di amministrazioni dello Stato – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)   1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell’interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, e’ necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell’impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio….

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