Articolo 25: Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e’ libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime…
Articolo 26: Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 25 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli…
Articolo 24: Risoluzione delle controversie transnazionali – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai commi 2, 3…
Articolo 23: Risoluzione delle controversie tra imprese – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine…
Articolo 22: Procedure di armonizzazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione,…
Articolo 21: Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l’Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d’informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni…
Articolo 19: Procedura per l’analisi del mercato – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità effettua, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici. 2. L’analisi e’ effettuata: a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla…
Articolo 20: Normalizzazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero vigila sull’uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti. 2….
Articolo 18: Procedura per la definizione dei mercati – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate “le raccomandazioni”, e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base…
Articolo 17: Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura di cui all’articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2,…
Articolo 16: Separazione strutturale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all’estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 6, comma 2. 2. Le disposizioni di cui…
Iniziative a premi online: la normativa L’antica lotteria come strumento di digital marketing, agire legalmente di Sara Corsi L’antica lotteria sbarca online I contest, i giveaway e le operazioni a premio sono divenuti consolidati strumenti di marketing. Quando l’azienda bandisce simili iniziative deve tener conto di adempimenti amministrativi e fiscali, prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430[1]. Tentati dall’opportunità di vincere…
Articolo 13: Obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all’articolo 4 ed…
Articolo 14: Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione,…
Articolo 15: Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero controlla l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il…
Articolo 12: Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero e l’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno. 2. L’Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità…
Articolo 11: Meccanismo di consultazione e di trasparenza – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti…
Articolo 6: Misure di garanzia – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate. 2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi…
Articolo 7: Ministero e Autorità – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni…
Articolo 8: Cooperazione tra il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all’applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono…
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