Torna all’indice Articolo 27 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1. La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. 2. Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti…
Torna all’indice Articolo 26 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Procedura di notifica 1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 22. 2. Esse notificano gli organismi di valutazione della conformità alla…
Torna all’indice Articolo 25 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Domanda di notifica 1. L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito. 2. La domanda di notifica è corredata di una descrizione delle attività…
Torna all’indice Articolo 24 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1. Se un organismo notificato subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorre a un’affiliata, si accerta che il subappaltatore o l’affiliata soddisfino i requisiti di cui…
Torna all’indice Articolo 23 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Presunzione di conformità degli organismi notificati Se un organismo di valutazione della conformità dimostra la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati…
Torna all’indice Articolo 22 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti relativi agli organismi notificati 1. Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità deve soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11. 2. L’organismo di valutazione della conformità è istituito…
Torna all’indice Articolo 21 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica 1. Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo…
Torna all’indice Articolo 20 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Requisiti relativi alle autorità di notifica 1. L’autorità di notifica: a) è istituita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità; b) è organizzata e gestita in modo che…
Torna all’indice Articolo 19 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Autorità di notifica 1. Gli Stati membri designano un’autorità di notifica responsabile dell’elaborazione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli…
Torna all’indice Articolo 18 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Notifica Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente capo. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 17 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Documentazione tecnica 1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati e i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a…
Torna all’indice Articolo 16 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Norme e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell’organismo notificato, dell’etichetta di identificazione della classe di UAS e dell’indicazione del livello di potenza sonora 1. La marcatura CE è apposta sul…
Torna all’indice Articolo 15 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Principi generali della marcatura CE La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 14 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Dichiarazione di conformità UE 1. La dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 6, paragrafo 8, indica che è stata dimostrata la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6…
Torna all’indice Articolo 13 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Procedure di valutazione della conformità 1. Il fabbricante effettua una valutazione della conformità del prodotto utilizzando uno delle procedure seguenti con l’obiettivo di stabilirne la conformità ai requisiti di cui alle parti da 1 a…
Torna all’indice Articolo 12 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Presunzione di conformità Un prodotto che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume conforme ai requisiti previsti da dette…
Torna all’indice Articolo 11 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Identificazione degli operatori economici 1. Alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano: a) ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto; b) ogni operatore economico cui essi abbiano fornito…
Torna all’indice Articolo 10 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Ai fini del presente capo, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi dei fabbricanti…
Torna all’indice Articolo 9 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato dell’Unione, i distributori applicano scrupolosamente i requisiti indicati nel presente capo. 2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano…
Torna all’indice Articolo 8 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solamente prodotti conformi ai requisiti indicati nel presente capo. 2. Prima di immettere un prodotto sul mercato dell’Unione gli importatori si accertano che: a) il fabbricante…