Articolo 76 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005 Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine Torna all’indice 1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. E’ vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano…
Articolo 75 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005 Acconti Torna all’indice 1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere…
Articolo 74 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005 Modalita’ di esercizio ed effetti del diritto di recesso Torna all’indice 1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in…
Articolo 73 Codice del Consumo – D.lgs. n. 206/2005 Diritto di recesso Torna all’indice 1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio. 2. Il periodo di recesso…
V Direttiva Antiriciclaggio – aggiornata a Giugno 2018 – Testo integrale in Italiano Articolo 1 – Modifiche della direttiva (UE) 2015/849 Articolo 2 – Modifiche della direttiva 2009/138/CE Articolo 3 – Modifiche della direttiva 2013/36/UE Articolo 4 – Recepimento Articolo 5 – Entrata in vigore Articolo 6 – Destinatari
Articolo 26 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Entrata in vigore Torna all’indice La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Torna all’indice
Articolo 25 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Recepimento Torna all’indice 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 9 maggio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 maggio 2018. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva…
Articolo 24 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Misure transitorie Torna all’indice 1. Fatto salvo l’articolo 25 e al fine di fornire agli Stati membri ulteriori possibilità di un’adeguata cooperazione durante il periodo di recepimento, il gruppo di cooperazione e la rete di CSIRT iniziano a svolgere i compiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 3, rispettivamente entro il 9…
Articolo 23 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Riesame Torna all’indice 1. Entro il 9 maggio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione della coerenza dell’approccio adottato dagli Stati membri nell’identificazione degli operatori di servizi essenziali. 2. La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al…
Articolo 22 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Procedura di comitato Torna all’indice 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Torna all’indice
Articolo 21 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Sanzioni Torna all’indice Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione…
Articolo 20 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Notifica volontaria Torna all’indice 1. Fatto salvo l’articolo 3, i soggetti che non sono stati identificati come operatori di servizi essenziali e non sono fornitori di servizi digitali possono notificare, su base volontaria, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi da loro prestati. 2. Nel trattamento delle notifiche, gli Stati membri agiscono secondo…
Articolo 19 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Normazione Torna all’indice 1. Per promuovere l’attuazione convergente dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, senza fare imposizioni o discriminazioni a favore dell’uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l’uso di norme e specifiche europee o accettate a livello internazionale relative alla sicurezza della rete…
Articolo 18 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Giurisdizione e territorialità Torna all’indice 1. Ai fini della presente direttiva, un fornitore di servizi digitali è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. Un fornitore di servizi digitali è considerato avere il suo stabilimento principale in uno Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato…
Articolo 17 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Attuazione e controllo Torna all’indice 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti adottino provvedimenti, se necessario, mediante misure di vigilanza ex post, quando ottengono la prova che un fornitore di servizi digitali non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 16. Tale prova può essere presentata dall’autorità competente di un altro Stato membro in cui…
Articolo 16 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti Torna all’indice 1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi digitali identifichino e adottino misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell’offerta di servizi di cui all’allegato…
Articolo 15 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Attuazione e controllo Torna all’indice 1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri e dei mezzi necessari per valutare la conformità degli operatori di servizi essenziali agli obblighi loro imposti dall’articolo 14 e i relativi effetti sulla sicurezza della rete e dei sistemi informativi. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le…
Articolo 14 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti Torna all’indice 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di servizi essenziali adottino misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che usano nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in…
Articolo 13 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Cooperazione internazionale Torna all’indice L’Unione può concludere accordi internazionali ai sensi dell’articolo 218 TFUE con paesi terzi o organizzazioni internazionali che consentono e organizzano la loro partecipazione a talune delle attività del gruppo di cooperazione. Tali accordi tengono conto della necessità di garantire la protezione adeguata dei dati. Torna all’indice
Articolo 12 – Direttiva NIS (EU-2016/1148) Rete di CSIRT Torna all’indice 1. Al fine di contribuire allo sviluppo della fiducia fra gli Stati membri e di promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace, è istituita una rete di CSIRT. 2. La rete di CSIRT è composta da rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE. La Commissione partecipa alla rete dei…