Articolo 15-bis – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di…
Articolo 12-ter – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera. Torna all’indice
Articolo 12-bis – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Torna all’indice
Articolo 35 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) L’autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all’infuori dei casi seguenti: 1)allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per…
Articolo 34 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale. Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la…
Articolo 33 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli. Torna all’indice
Articolo 32 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata…
Articolo 15 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione…
Articolo 31 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore, che non ricadono nella previsione dell’articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant’anni a partire dalla morte dell’autore. Torna all’indice
Articolo 20 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che…
Articolo 19 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti. Torna all’indice
Articolo 30 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall’anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all’autore. Se si tratta di opera…
Articolo 18 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista nell’art. 4. L’autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine…
Articolo 17 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità…
Articolo 29 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al P.F.N., alle Provincie, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma…
Articolo 16 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) 1.Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo,…
Articolo 28 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all’ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento. La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette…
Articolo 14 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente. Torna all’indice
Articolo 13 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione….
Articolo 27 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è rivelato o la…