Art. 82 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Diritto al risarcimento e responsabilità 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il…
Art. 81 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Sospensione delle azioni 1. L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale…
Art. 80 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Rappresentanza degli interessati 1. L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione…
Art. 79 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un…
Art. 78 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda. 2. Fatto salvo ogni…
Art. 77 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora…
Art. 76 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Riservatezza 1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno. 2. L’accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)….
Art. 75 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Segreteria 1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati. 2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato. 3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato…
Art. 74 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Compiti del presidente 1. Il presidente ha il compito di: a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l’ordine del giorno; b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate; c) assicurare l’esecuzione tempestiva dei compiti del…
Art. 73 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Presidente 1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice. 2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta. Torna all’indice
Art. 72 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Procedura 1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento. 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Torna all’indice
Art. 71 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Relazioni 1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 2. La relazione annuale include…
Art. 70 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Compiti del comitato 1. Il comitato garantisce l’applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare: a) sorveglia il presente regolamento e ne assicura l’applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65…
Art. 69 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Indipendenza 1. Nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza. 2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 70, paragrafo 2, nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi…
Art. 68 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Comitato europeo per la protezione dei dati 1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell’Unione ed è dotato di personalità giuridica. 2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. 3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un’autorità di controllo per…
Art. 67 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Scambio di informazioni La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all’articolo 64. Tali…
Art. 66 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Procedura d’urgenza 1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un’autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all’articolo 60, adottare immediatamente misure…
Art. 65 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Composizione delle controversie da parte del comitato 1. Al fine di assicurare l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi: a) se, in un caso di cui all’articolo 60, paragrafo 4, un’autorità di controllo interessata ha sollevato un’obiezione pertinente…
Art. 64 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Parere del comitato europeo per la protezione dei dati 1. Il comitato emette un parere ove un’autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l’autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la decisione: a) è finalizzata a…
Art. 63 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) Torna all’indice Meccanismo di coerenza Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione, le autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione. Torna all’indice