Articolo 128: Risorsa di spettro radio – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo…
Articolo 127: Stazione radioelettrica – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonche’ i dati significativi della stazione stessa. Torna all’indice
Articolo 126: Concessione dei diritti individuali di uso – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza e’ subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate. 2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si…
Articolo 125: Licenze ed autorizzazioni preesistenti – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo. Torna all’indice
Articolo 124: Reti e servizi via satellite – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato e’ disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 107. Torna all’indice
Articolo 123: Sperimentazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. E’ consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L’autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva…
Articolo 122: Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E’ comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in…
Articolo 121: Bande collettive di frequenze – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Con provvedimenti del Ministero sono definite: a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9…
Articolo 120: Frequenze – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. L’utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Torna all’indice
Articolo 119: Requisiti delle apparecchiature – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonche’ alle specifiche…
Articolo 118: Rinuncia – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all’ufficio competente del Ministero. Torna all’indice
Articolo 117: Verifiche e controlli – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il titolare di autorizzazione generale e’ tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica. 2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che…
Articolo 116: Contributi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo 107, sono riportati nell’allegato n. 25. Torna all’indice
Articolo 115: Obblighi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Il titolare di autorizzazione generale e’ tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell’interesse della collettività o per l’adeguamento all’ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all’adattamento delle apparecchiature nonche’ al cambio delle frequenze. 2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, e’…
Articolo 114: Requisiti – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può conseguire l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche’ durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che…
Articolo 113: Dichiarazioni – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. La dichiarazione prevista dall’articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio. 2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero. Torna all’indice
Articolo 112: Validità – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità. 2. L’interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta…
Articolo 111: Revoca – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile…
Articolo 110: Domanda per il rilascio dell’autorizzazione – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) 1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l’impiego delle apparecchiature. 2. L’autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero…