Torna all’indice Articolo 25 – Regolamento sulla cibersicurezza Dichiarazione di interessi 1. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, come pure i funzionari distaccati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono ciascuno una dichiarazione di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con…
Torna all’indice Articolo 23 – Regolamento sulla cibersicurezza Rete dei funzionari nazionali di collegamento 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, istituisce una rete dei funzionari nazionali di collegamento composta da rappresentanti di tutti gli Stati membri («funzionari nazionali di collegamento»). Ciascuno Stato membro designa un rappresentante nella rete dei funzionari nazionali di collegamento. Le riunioni della rete…
Torna all’indice Articolo 22 – Regolamento sulla cibersicurezza Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza 1. È istituito il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza. 2. Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza è composto da membri selezionati tra esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi. La Commissione, a…
Torna all’indice Articolo 21 – Regolamento sulla cibersicurezza Gruppo consultivo ENISA 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, istituisce in maniera trasparente il gruppo consultivo ENISA, composto da esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi, quali il settore delle TIC, i fornitori delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, le PMI, gli…
Torna all’indice Articolo 20 – Regolamento sulla cibersicurezza Funzioni del direttore esecutivo 1. L’ENISA è diretta dal suo direttore esecutivo, che è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. 2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull’esercizio delle sue funzioni….
Torna all’indice Articolo 19 – Regolamento sulla cibersicurezza Comitato esecutivo 1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. 2. Il comitato esecutivo: a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione; b) insieme con il consiglio di amministrazione, garantisce un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall’OLAF, nonché dalle relazioni di…
Torna all’indice Articolo 18 – Regolamento sulla cibersicurezza Modalità di voto del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri. 2. La maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione è necessaria per l’adozione del documento unico di programmazione e del bilancio annuale, nonché per la nomina del direttore esecutivo, la…
Torna all’indice Articolo 17 – Regolamento sulla cibersicurezza Riunioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente. 2. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie l’anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del suo presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri. 3. Il direttore esecutivo partecipa alle…
Torna all’indice Articolo 16 – Regolamento sulla cibersicurezza Presidente del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente, a maggioranza dei due terzi dei membri. Il loro mandato è di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione…
Torna all’indice Articolo 15 – Regolamento sulla cibersicurezza Funzioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione: a) stabilisce gli orientamenti generali del funzionamento dell’ENISA e assicura che operi secondo le regole e i principi stabiliti dal presente regolamento; assicura inoltre la coerenza del lavoro dell’ENISA con le attività svolte dagli Stati membri e a livello di Unione; b) adotta…
Torna all’indice Articolo 14 – Regolamento sulla cibersicurezza Composizione del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è composto da un membro nominato da ciascuno Stato membro e due membri nominati dalla Commissione. Tutti i membri hanno diritto di voto. 2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro assente. 3. I membri del consiglio di…
Torna all’indice Articolo 13 – Regolamento sulla cibersicurezza Struttura dell’ENISA La struttura amministrativa e di gestione dell’ENISA è composta da: a) un consiglio di amministrazione; b) un comitato esecutivo; c) un direttore esecutivo; d) un gruppo consultivo ENISA; e) una rete di funzionari nazionali di collegamento. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 12 – Regolamento sulla cibersicurezza Cooperazione internazionale L’ENISA contribuisce all’impegno dell’Unione nella cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché all’interno dei pertinenti quadri di cooperazione internazionale, per promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni connesse alla cibersicurezza: a) impegnandosi, ove opportuno, in qualità di osservatore e nell’organizzazione delle esercitazioni internazionali, nonché analizzando i risultati di…
Torna all’indice Articolo 11 – Regolamento sulla cibersicurezza Ricerca e innovazione Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione, l’ENISA: a) fornisce consulenza alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri sulle esigenze e le priorità in materia di ricerca nel campo della cibersicurezza, al fine di consentire di reagire in maniera efficace ai rischi e alle…
Torna all’indice Articolo 10 – Regolamento sulla cibersicurezza Sensibilizzazione e istruzione L’ENISA: a) sensibilizza l’opinione pubblica sui rischi connessi alla cibersicurezza e fornisce orientamenti in materia di buone pratiche per i singoli utenti destinate a cittadini, organizzazioni e imprese, anche per quanto concerne l’igiene informatica e l’alfabetizzazione informatica; b) organizza regolarmente, in collaborazione con gli Stati membri, con le istituzioni,…
Torna all’indice Articolo 9 – Regolamento sulla cibersicurezza Conoscenze e informazioni L’ENISA: a) esegue analisi delle tecnologie emergenti e fornisce valutazioni su temi specifici in relazione agli impatti previsti, dal punto di vista sociale, giuridico, economico e regolamentare, delle innovazioni tecnologiche sulla cibersicurezza; b) effettua analisi strategiche a lungo termine delle minacce informatiche e degli incidenti al fine di individuare…
Torna all’indice Articolo 8 – Regolamento sulla cibersicurezza Mercato, certificazione della cibersicurezza e normazione 1. L’ENISA sostiene e promuove lo sviluppo e l’attuazione della politica dell’Unione in materia di certificazione della cibersicurezza dei prodotti TIC, dei servizi TIC e dei processi TIC, come stabilito al titolo III del presente regolamento: a) monitorando continuamente gli sviluppi nei settori di normazione connessi e…
Torna all’indice Articolo 7 – Regolamento sulla cibersicurezza Cooperazione operativa a livello di Unione 1. L’ENISA sostiene la cooperazione operativa tra gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e tra i portatori di interessi. 2. L’ENISA coopera a livello operativo e stabilisce sinergie con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, compresa la CERT-UE, con i servizi…
Torna all’indice Articolo 6 – Regolamento sulla cibersicurezza Sviluppo delle capacità 1. L’ENISA assiste: a) gli Stati membri nell’impegno a migliorare la prevenzione, la rilevazione e l’analisi delle minacce informatiche e degli incidenti, come pure la capacità di reazione agli stessi, fornendo loro le conoscenze e le competenze necessarie; b) gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi…
Torna all’indice Articolo 1 – Regolamento sulla cibersicurezza Oggetto e ambito di applicazione 1. Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo nel contempo un elevato livello di cibersicurezza, ciberresilienza e fiducia all’interno dell’Unione, il presente regolamento stabilisce: a) gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi relativi all’ENISA, («Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza»); e b) un…