Articolo 26: Requisiti di una firma elettronica avanzata – Regolamento (UE) n. 910/2014 Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio…
Articolo 24: Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Allorché rilascia un certificato qualificato per un servizio fiduciario, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l’identità e, se del caso, eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato è rilasciato. Le…
Articolo 21: Avviamento di un servizio fiduciario qualificato – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Qualora i prestatori di servizi fiduciari, privi di qualifica, intendano avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati, trasmettono all’organismo di vigilanza una notifica della loro intenzione insieme a una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità. 2. L’organismo di vigilanza verifica se…
Articolo 16: Sanzioni – Regolamento (UE) n. 910/2014 Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Torna all’indice
Articolo 17: Organismo di vigilanza – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Gli Stati membri designano un organismo di vigilanza stabilito nel loro territorio o, di comune accordo con un altro Stato membro, un organismo di vigilanza stabilito in tale altro Stato membro. Tale organismo è responsabile di compiti di vigilanza nello Stato membro designante. Agli organismi di vigilanza sono conferiti i…
Articolo 18: Assistenza reciproca – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Gli organismi di vigilanza collaborano fra loro al fine di scambiarsi buone prassi. Un organismo di vigilanza, previa ricezione di una richiesta giustificata da parte di un altro organismo di vigilanza, fornisce a quest’ultimo assistenza perché possano svolgere le attività di organismi di vigilanza in modo coerente. L’assistenza reciproca può coprire,…
Articolo 19: Requisiti di sicurezza relativi ai prestatori di servizi fiduciari – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto conto degli ultimi sviluppi tecnologici, tali misure assicurano un livello di sicurezza commisurato al…
Articolo 20: Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti, a proprie spese almeno ogni 24 mesi, a una verifica da parte di un organismo di valutazione della conformità. Lo scopo della verifica è di confermare che i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i servizi fiduciari qualificati…
Articolo 14: Relazioni internazionali – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari stabiliti in un paese terzo sono riconosciuti giuridicamente equivalenti ai servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nell’Unione qualora i servizi fiduciari aventi origine nel paese terzo siano riconosciuti a norma di un accordo concluso fra l’Unione e…
Articolo 15: Accessibilità per le persone con disabilità – Regolamento (UE) n. 910/2014 Ove possibile, i servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all’utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi sono resi accessibili alle persone con disabilità. Torna all’indice
Articolo 13: Responsabilità e onere della prova – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Fatto salvo il paragrafo 2, i prestatori di servizi fiduciari sono responsabili di danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito a un mancato adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. L’onere di dimostrare il dolo o la negligenza di…
Articolo 12: Cooperazione e interoperabilità – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. I regimi nazionali di identificazione elettronica notificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, sono interoperabili. 2. È istituito un quadro di interoperabilità ai fini del paragrafo 1. 3. Il quadro di interoperabilità risponde ai seguenti criteri: a) mira a essere neutrale dal punto di vista tecnologico e non comporta discriminazioni tra specifiche…
Articolo 11: Responsabilità – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Lo Stato membro notificante è responsabile per i danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dei suoi obblighi di cui all’articolo 7, lettere d) e f), in una transazione transfrontaliera. 2. La parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica è responsabile di…
Articolo 10: Violazione della sicurezza – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. In caso di violazione o parziale compromissione del regime di identificazione elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, o dell’autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f), con limitazione dell’affidabilità dell’autenticazione transfrontaliera di tale regime, lo Stato membro notificante senza indugio sospende o revoca tale autenticazione transfrontaliera o le sue…
Articolo 9: Notifica – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Lo Stato membro notificante rende note alla Commissione le informazioni seguenti e, senza indugio, qualsiasi loro successiva modifica: a) una descrizione del regime di identificazione elettronica, con indicazione dei suoi livelli di garanzia e della o delle entità che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito del regime; b) il regime di…
Articolo 8: Livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Un regime di identificazione elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, specifica livelli di garanzia basso, significativo e/o elevato per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di detto regime. 2. I livelli di garanzia basso, significativo e elevato soddisfano rispettivamente i seguenti criteri: a)…
Articolo 7: Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione elettronica – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Un regime di identificazione elettronica è ammesso alla notifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, purché soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito del regime di identificazione elettronica sono rilasciati: i) dallo Stato membro notificante; ii) su incarico dello Stato…
Articolo 6: Riconoscimento reciproco – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Ove il diritto o la prassi amministrativa nazionale richiedano l’impiego di un’identificazione elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio prestato da un organismo del settore pubblico online in uno Stato membro, i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in un altro Stato membro sono riconosciuti nel…
Articolo 3: Definizioni – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «identificazione elettronica», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica; 2) «mezzi di identificazione elettronica», un’unità materiale e/o immateriale contenente…
Articolo 5: Trattamento e protezione dei dati – Regolamento (UE) n. 910/2014 1. Il trattamento dei dati a carattere personale è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE. 2. Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano l’uso di pseudonimi nelle transazioni elettroniche. Torna all’indice