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Articolo 44 – Regolamento eIDAS

Articolo 44 – Regolamento eIDAS

Articolo 44: Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti: a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati; b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente; c) garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati; d)…

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Articolo 43 – Regolamento eIDAS

Articolo 43 – Regolamento eIDAS

Articolo 43: Effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato…

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Articolo 41 – Regolamento eIDAS

Articolo 41 – Regolamento eIDAS

Articolo 41: Effetti giuridici della validazione temporale elettronica – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata. 2.   Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della…

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Articolo 40 – Regolamento eIDAS

Articolo 40 – Regolamento eIDAS

Articolo 40: Convalida e conservazione dei sigilli elettronici qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014   Gli articoli 32, 33 e 34 si applicano mutatis mutandis alla convalida e alla conservazione dei sigilli elettronici qualificati. Torna all’indice

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Articolo 39 – Regolamento eIDAS

Articolo 39 – Regolamento eIDAS

Articolo 39: Dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   L’articolo 29 si applica mutatis mutandis ai requisiti per i dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato. 2.   L’articolo 30 si applica mutatis mutandis alla certificazione dei dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato. 3.   L’articolo 31 si applica mutatis mutandis alla…

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Articolo 38 – Regolamento eIDAS

Articolo 38 – Regolamento eIDAS

Articolo 38: Certificati qualificati di sigilli elettronici – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   I certificati qualificati di sigilli elettronici soddisfano i requisiti di cui all’allegato III. 2.   I certificati qualificati di sigilli elettronici non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato III. 3.   I certificati qualificati di sigilli elettronici possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non…

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Articolo 37 – Regolamento eIDAS

Articolo 37 – Regolamento eIDAS

Articolo 37: Sigilli elettronici nei servizi pubblici – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Se uno Stato membro richiede un sigillo elettronico avanzato per poter utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce i sigilli elettronici avanzati, i sigilli elettronici avanzati basati su un certificato qualificato di sigillo elettronico e i…

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Articolo 36 – Regolamento eIDAS

Articolo 36 – Regolamento eIDAS

Articolo 36: Requisiti dei sigilli elettronici avanzati – Regolamento (UE) n. 910/2014   Un sigillo elettronico avanzato soddisfa i seguenti requisiti: a) è connesso unicamente al creatore del sigillo; b) è idoneo a identificare il creatore del sigillo; c) è creato mediante dati per la creazione di un sigillo elettronico che il creatore del sigillo elettronico può, con un elevato livello…

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Articolo 35 – Regolamento eIDAS

Articolo 35 – Regolamento eIDAS

Articolo 35: Effetti giuridici dei sigilli elettronici – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   A un sigillo elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati. 2.   Un sigillo elettronico qualificato gode della presunzione di integrità dei dati…

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Articolo 34 – Regolamento eIDAS

Articolo 34 – Regolamento eIDAS

Articolo 34: Servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Un servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità della firma elettronica qualificata oltre il periodo di validità tecnologica. 2.   La Commissione può, mediante atti…

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Articolo 33 – Regolamento eIDAS

Articolo 33 – Regolamento eIDAS

Articolo 33: Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Un servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che: a) fornisce la convalida a norma dell’articolo 32, paragrafo 1; e b) consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di ricevere il risultato del…

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Articolo 32 – Regolamento eIDAS

Articolo 32 – Regolamento eIDAS

Articolo 32: Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Il processo di convalida di una firma elettronica qualificata conferma la validità di una firma elettronica qualificata purché: a) il certificato associato alla firma fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma elettronica conforme all’allegato I; b) il certificato qualificato sia stato rilasciato…

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Articolo 31 – Regolamento eIDAS

Articolo 31 – Regolamento eIDAS

Articolo 31: Pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la conclusione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati dagli organismi di cui…

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Articolo 28 – Regolamento eIDAS

Articolo 28 – Regolamento eIDAS

Articolo 28: Certificati qualificati di firme elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   I certificati qualificati di firme elettroniche soddisfano i requisiti di cui all’allegato I. 2.   I certificati qualificati di firme elettroniche non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato I. 3.   I certificati qualificati di firme elettroniche possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano…

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Articolo 29 – Regolamento eIDAS

Articolo 29 – Regolamento eIDAS

Articolo 29: Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.  I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all’allegato II. 2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai dispositivi per la creazione di una firma…

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Articolo 30 – Regolamento eIDAS

Articolo 30 – Regolamento eIDAS

Articolo 30: Certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata con i requisiti stabiliti all’allegato II è certificata da appropriati organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dell’organismo…

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Articolo 27 – Regolamento eIDAS

Articolo 27 – Regolamento eIDAS

Articolo 27: Firme elettroniche nei servizi pubblici – Regolamento (UE) n. 910/2014 1.   Se uno Stato membro richiede una firma elettronica avanzata per utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate, le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato di firma elettronica e le firme elettroniche…

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Articolo 22 – Regolamento eIDAS

Articolo 22 – Regolamento eIDAS

Articolo 22: Elenchi di fiducia – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Tutti gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano elenchi di fiducia, che includono le informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per i quali sono responsabili, unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati. 2.   Gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano, in modo sicuro, gli elenchi…

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Articolo 23 – Regolamento eIDAS

Articolo 23 – Regolamento eIDAS

Articolo 23: Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   Dopo la registrazione della qualifica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, nell’elenco di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, i prestatori di servizi fiduciari qualificati possono utilizzare il marchio di fiducia UE per presentare in modo semplice, riconoscibile e chiaro i…

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Articolo 25 – Regolamento eIDAS

Articolo 25 – Regolamento eIDAS

Articolo 25: Effetti giuridici delle firme elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014   1.   A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. 2.   Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una…

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