Articolo 31 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore, che non ricadono nella previsione dell’articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant’anni a partire dalla morte dell’autore. Torna all’indice
Articolo 30 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall’anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all’autore. Se si tratta di opera…
Articolo 29 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al P.F.N., alle Provincie, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma…
Articolo 28 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all’ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento. La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette…
Articolo 27 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell’art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l’autore si è rivelato o la…
Articolo 26 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Nelle opere indicate nell’art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni…
Articolo 25 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte. Torna all’indice
Articolo 24 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri. Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza….
Articolo 23 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro…
Articolo 22 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione. Torna all’indice
Articolo 21 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o…