Articolo 6 Direttiva NFRD Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Articolo precedente (Art. 5) ⮨ Torna all’indice La NFRD è disponibile in formato cartaceo anche su Amazon all’interno del Codice della normativa ESG e della finanza sostenibile:
Articolo 5 Direttiva NFRD Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo precedente (Art. 4) ⮨ ➥ Articolo successivo (Art. 6) Torna all’indice La NFRD è disponibile in formato cartaceo anche su Amazon all’interno del Codice della normativa ESG e della finanza sostenibile:
Articolo 4 Direttiva NFRD Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al primo comma si applichino a tutte le imprese soggette all’ambito di applicazione dell’articolo 1 a…
Articolo 3 Direttiva NFRD Revisione La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva che ne esamini, fra altri aspetti, l’ambito di applicazione, con particolare riferimento alle imprese di grandi dimensioni non quotate in borsa, l’efficacia e il livello di orientamenti e metodi forniti. Tale relazione è pubblicata entro il 6 dicembre 2018 ed…
Articolo 2 – Direttiva NFRD Orientamenti in materia di comunicazione La Commissione elabora orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. Nell’elaborazione di tali orientamenti, la…
Articolo 1 Direttiva NFRD Modifiche della direttiva 2013/34/UE La direttiva 2013/34/UE è così modificata: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 19 bis Dichiarazione di carattere non finanziario 1. Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 500…
Direttiva NFRD Premessa / Considerando IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto…
REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Considerando Articolo 1 – Modifiche della direttiva 2013/34/UE Articolo 2 – Orientamenti in materia di comunicazione Articolo 3 – Revisione Articolo 4 – Recepimento Articolo 5 – Entrata in vigore Articolo 6 – Destinatari
Torna all’indice Articolo 61 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Verifica interna L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol e gli Stati membri provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso al sistema d’informazione ETIAS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l’autorità di controllo. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 60 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Incidenti di sicurezza 1. È considerato incidente di sicurezza l’evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza dell’ETIAS e può causare danni o perdite dei dati conservati nell’ETIAS, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l’integrità e…
Torna all’indice Articolo 59 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Sicurezza del trattamento 1. eu-LISA, l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS garantiscono la sicurezza del trattamento di dati personali a norma del presente regolamento. eu-LISA, l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS cooperano nei compiti relativi alla sicurezza dei dati. 2. Fatto salvo l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001,…
Torna all’indice Articolo 58 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Incaricato del trattamento 1. eu-LISA è considerata incaricata del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento di dati personali nel sistema d’informazione ETIAS. 2. eu-LISA provvede affinché il sistema d’informazione ETIAS sia gestito conformemente al presente regolamento. Torna all’indice
Torna all’indice Articolo 57 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Responsabile del trattamento 1. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento di dati personali nel sistema centrale ETIAS. Relativamente alla gestione della sicurezza delle informazioni del sistema centrale ETIAS, è da…
Torna all’indice Articolo 56 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Protezione dei dati 1. Al trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. 2. Al trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS che valutano le domande, delle autorità di frontiera e delle autorità competenti…
Torna all’indice Articolo 55 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati 1. L’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS sono tenute ad aggiornare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS e a garantirne l’accuratezza. L’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS non hanno il diritto di modificare i dati aggiunti nel modulo di…
Torna all’indice Conservazione dei dati 1. Ciascun fascicolo di domanda è conservato nel sistema centrale ETIAS per: a) il periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi; b) cinque anni a decorrere dall’ultima decisione di rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi in conformità degli articoli 37, 40 e 41. Se i dati contenuti in un registro, un fascicolo o una segnalazione registrati…
Torna all’indice Procedura e condizioni di accesso da parte di Europol ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS 1. Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, Europol può chiedere di consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS e presentare all’unità centrale ETIAS una richiesta motivata in formato elettronico di consultare una serie specifica di dati conservati nel sistema centrale ETIAS. Quando…
Torna all’indice Articolo 52 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Condizioni di accesso ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS per le autorità designate degli Stati membri 1. Le autorità designate possono chiedere la consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS se sussistono tutte le condizioni seguenti: a) l’accesso per la consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine…
Torna all’indice Articolo 51 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Procedura di accesso al sistema centrale ETIAS a fini di contrasto 1. Un’unità operativa di cui all’articolo 50, paragrafo 3, presenta una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo a un punto di accesso centrale di cui all’articolo 50, paragrafo 2, per la consultazione di una serie specifica di dati conservati nel…
Torna all’indice Articolo 50 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018) Autorità designate dagli Stati membri 1. Gli Stati membri designano le autorità che sono autorizzate a chiedere la consultazione dei dati registrati nel sistema centrale ETIAS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi. 2. Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere…