Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022
Modalita’ e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operativita’ sul territorio nazionale nonche’ forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive nn. 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l’attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006» e, in particolare, l’art. 8, comma 1, che estende le previsioni dell’art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche’ attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE» e, in particolare, l’art. 5, comma 2, lettere a) e b), che estende ai prestatori di servizi di portafoglio digitale le previsioni dell’art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni;
Visto l’art. 17-bis, commi 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, ai sensi dei quali la disciplina relativa ai cambiavalute di cui al medesimo articolo si applica anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i medesimi operatori sono tenuti a comunicare la propria operativita’ sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione con le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione;
Visto l’art. 17-bis, comma 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, circa i dati da trasmettere all’OAM e ai relativi tempi di conservazione e comma 4 che demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle specifiche tecniche del sistema informatico di conservazione dei dati e la periodicita’ dell’invio.
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 3, comma 5, lettere i) e i-bis); Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 («Codice in materia di protezione dei dati personali»);
Considerate le definizioni di virtual asset e di prestatori di servizi relativi a virtual asset che il Financial action task force/Gruppo d’azione finanziaria (FATF/GAFI) ha adottato a ottobre 2018; Considerato l’impegno dei paesi G20 ad attuare anche nel settore dei virtual assset gli standard del FATF-GAFI;
Sentito l’Organismo previsto dall’art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 28 ottobre 2021;
Decreta: