Skip to main content
Normativa

Considerando della Direttiva NFRD

By November 26, 2022#!30Sun, 23 Apr 2023 13:11:51 +0200+02:005130#30Sun, 23 Apr 2023 13:11:51 +0200+02:00-1Europe/Rome3030Europe/Rome202330 23pm30pm-30Sun, 23 Apr 2023 13:11:51 +0200+02:001Europe/Rome3030Europe/Rome2023302023Sun, 23 Apr 2023 13:11:51 +0200111114pmSunday=2107#!30Sun, 23 Apr 2023 13:11:51 +0200+02:00Europe/Rome4#April 23rd, 2023#!30Sun, 23 Apr 2023 13:11:51 +0200+02:005130#/30Sun, 23 Apr 2023 13:11:51 +0200+02:00-1Europe/Rome3030Europe/Rome202330#!30Sun, 23 Apr 2023 13:11:51 +0200+02:00Europe/Rome4#No Comments

 

Direttiva NFRD

Premessa / Considerando


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

(1) Nella sua comunicazione intitolata «L’Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. — “Insieme per una nuova crescita”», adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri. Tale approccio è pienamente in linea con la facoltà degli Stati membri di richiedere, ove opportuno, un ulteriore miglioramento della trasparenza delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese, il che rappresenta per sua stessa natura uno sforzo continuo.

(2) La necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione intitolata «Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese», adottata il 25 ottobre 2011.

(3) Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile» e sulla «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva» il Parlamento europeo ha riconosciuto l’importanza della comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. In effetti, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione verso un’economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società.
Il Parlamento europeo ha pertanto invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, che preveda un’elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, garantendo nel contempo un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse, nonché alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all’impatto delle imprese sulla società.

(4) Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle imprese, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di tali imprese opera in più di uno Stato membro.

(5) È altresì necessario fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le imprese di tutta l’Unione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico e delle autorità. Le imprese soggette alla presente direttiva dovrebbero fornire un quadro completo e fedele delle loro politiche, dei loro risultati e dei rischi a cui sono esposte.

(6) Per migliorare l’uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell’Unione, è opportuno che talune imprese di grandi dimensioni siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione dovrebbe comprendere la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi e dovrebbe essere inclusa nella relazione sulla gestione dell’impresa interessata. La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe altresì contenere informazioni sulle procedure in materia di dovuta diligenza applicate dall’impresa, tra l’altro per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto delle imprese, ove opportuno e proporzionato, onde individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di esentare dall’obbligo di elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario le imprese che sono soggette alla presente direttiva che presentano, per il medesimo esercizio, una relazione distinta avente lo stesso contenuto.

(7) Nel caso in cui le imprese siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario, tale dichiarazione dovrebbe contenere, per quanto concerne gli aspetti ambientali, informazioni dettagliate riguardanti l’impatto attuale e prevedibile delle attività dell’impresa sull’ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l’impiego di risorse idriche e l’inquinamento atmosferico. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire l’uguaglianza di genere, l’attuazione delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario può includere informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e/o sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.

(8) Le imprese che sono soggette alla presente direttiva dovrebbero fornire informazioni adeguate sugli aspetti per cui appare più probabile che si realizzino i principali rischi di gravi ripercussioni, come pure sui rischi già concretizzati. La gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e incidenza. Il rischio di ripercussioni negative può derivare dalle attività proprie dell’impresa o essere connesso alle sue operazioni nonché, ove opportuno e proporzionato, ai suoi prodotti, ai suoi servizi o ai suoi rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto. Tale requisito non dovrebbe imporre alle piccole e medie imprese indebiti oneri amministrativi supplementari.

(9) Nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» («Protect, Respect and Remedy» Framework), gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell’Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti.

(10) Gli Stati membri dovrebbero assicurare l’esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, in conformità della presente direttiva.
A tal fine, Gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e che tali procedure siano accessibili a tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità del diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

(11) Il paragrafo 47 del documento finale della conferenza delle Nazioni Unite RIO+20, intitolato «The Future We Want», riconosce l’importanza dell’informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell’informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori prassi e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli standard esistenti.

(12) L’accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell’obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse.

(13) Nelle sue conclusioni del 24 e 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l’onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività, mentre la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l’internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio «pensare anzitutto in piccolo», è opportuno che i nuovi obblighi di informativa si applichino soltanto a talune imprese e a taluni gruppi di grandi dimensioni.

(14) È opportuno definire la portata dell’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale di bilancio e al fatturato netto. Le PMI dovrebbero essere esonerate da obblighi supplementari e l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe essere imposto soltanto alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, in ciascun caso aventi in media più di 500 lavoratori, nel caso di un gruppo, da calcolarsi su base consolidata. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di chiedere la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a imprese e gruppi diversi dalle imprese che sono soggette alla presente direttiva.

(15) Molte delle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio appartengono a gruppi di imprese. È opportuno che la relazione consolidata sulla gestione sia redatta in modo tale che le informazioni relative al gruppo di imprese possano essere trasmesse alle imprese del gruppo e ai terzi. È pertanto opportuno coordinare il diritto nazionale che disciplina la redazione della relazione consolidata sulla gestione per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di uniformità delle informazioni che le imprese dovrebbero pubblicare nell’Unione.

(16) I revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero limitarsi a controllare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di chiedere la verifica delle informazioni incluse nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella relazione distinta da parte di un fornitore indipendente di servizi di verifica.

(17) Nell’ottica di agevolare la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti non vincolanti, che includano indicatori fondamentali di prestazione non finanziari generali e settoriali. È opportuno che la Commissione tenga conto delle migliori prassi esistenti, degli sviluppi internazionali e dei risultati delle pertinenti iniziative dell’Unione. La Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di interesse. Per quanto concerne gli aspetti ambientali, la Commissione dovrebbe considerare come minimo l’utilizzo del territorio, l’impiego delle risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l’uso di materiali.

(18) La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell’organizzazione della società interessata e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando così contro l’omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del «pensiero di gruppo». Contribuisce in tal modo all’efficace sorveglianza della dirigenza e a una governance efficiente dell’impresa. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata. Consentirebbe di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle imprese per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

(19) L’obbligo di comunicare la politica in materia di diversità riguardo alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali, ad esempio, l’età, il sesso o il percorso formativo e professionale si dovrebbe applicare soltanto a talune imprese di grandi dimensioni. È opportuno che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all’articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. Qualora non sia applicata alcuna politica in materia di diversità non dovrebbe esservi l’obbligo di istituirne una, ma in tal caso la dichiarazione sul governo societario dovrebbe includere una spiegazione chiara dei motivi alla base di questa scelta.

(20) Per migliorare la trasparenza nella comunicazione delle informazioni di carattere finanziario, sono state intraprese iniziative a livello di Unione, tra cui l’informativa paese per paese in diversi settori, nonché i riferimenti fatti dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 22 maggio 2013 e del 19 e 20 dicembre 2013 all’informativa paese per paese da parte delle imprese e dei gruppi di grandi dimensioni, disposizioni simili contenute nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e sono altresì stati profusi sforzi a livello internazionale.
Nel contesto del G8 e del G20, l’OCSE è stato invitato a elaborare un modello standard di comunicazione perché le imprese multinazionali comunichino alle autorità fiscali in quali paesi del mondo generano utili e versano le imposte. Questi sviluppi integrano le proposte di cui alla presente direttiva e rappresentano misure adeguate ai rispettivi obiettivi.

(21) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l’uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate da talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni in tutta l’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a tali diritti e a tali principi.

(23) È pertanto opportuno modificare conformemente la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. successivo (art. 1)

Torna all’indice 


La NFRD è disponibile in formato cartaceo anche su Amazon all’interno del Codice della normativa ESG e della finanza sostenibile:

en_US