Articolo 5 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022
Contenuto, modalita’ e periodicita’ di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate
1. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettono all’OAM per via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. In particolare:
a) i dati identificativi del cliente, come riportati nell’allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
b) i dati sintetici relativi all’operativita’ complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente, come riportati nell’allegato 1 del presente decreto.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalita’ tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. L’OAM conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.