Articolo 14 Regolamento SFDR – ESG
Autorità competenti
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate conformemente alla legislazione settoriale, in particolare la legislazione settoriale indicata all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento e conformemente alla direttiva 2013/36/UE, controllino il rispetto da parte dei partecipanti al mercato e dei consulenti finanziari dei requisiti imposti dal presente regolamento. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento.
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