Articolo 10 Regolamento SFDR – ESG
Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web
1. Per ciascun prodotto finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri siti web le informazioni seguenti:
a) |
la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell’obiettivo di investimento sostenibile; |
b) |
le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l’impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario; |
c) |
le informazioni di cui agli articoli 8 e 9; |
d) |
le informazioni di cui all’articolo 11. |
Le informazioni da comunicare a norma del primo comma sono chiare, concise e comprensibili per gli investitori. Sono pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web.
2. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e i requisiti della presentazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e degli obiettivi di cui al paragrafo 1 nonché delle loro differenze. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.
Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del entro il 30 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
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