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Implicazioni pratiche e prospettive de iure condendo connesse all’implementazione italiana del regolamento P2B

di Carlo A.M. Corazzini e Valerio Mosca


In attuazione delle previsioni del Regolamento (UE) 2019/1150 (“Regolamento P2B”), la Legge n. 178/2020 (“Legge di Bilancio 2021”) ha introdotto nuovi obblighi in capo ai fornitori di servizi di intermediazione e motori di ricerca online che offrono servizi in Italia.

Il Regolamento P2B e la sua attuazione italiana si inseriscono in più ampio progetto di riforma della regolamentazione dei servizi offerti dalle piattaforme digitali, destinata a confluire nel c.d. “Digital Service Act”, e costituiscono uno dei primi interventi finalizzati, da un lato, a promuovere condizioni più eque e trasparenti nel mercato delle piattaforme digitali e, dall’altro, ad attribuire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“Agcom”) il compito di garantire un’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento P2B.

In questa sede ci soffermeremo, senza alcuna pretesa di esaustività, sulle implicazioni pratiche connesse alle disposizioni di attuazione del Regolamento P2B contenute nella Legge di Bilancio 2021 onde fornire agli operatori utili indicazioni relativamente agli obblighi e agli adempimenti cui gli stessi sono tenuti in virtù del nuovo quadro normativo e regolamentare applicabile.

1        Il Regolamento P2B: framework normativo e ambito di applicazione

Prima di analizzare le previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2021, occorre dedicare brevi cenni sulle principali novità introdotte dal Regolamento P2B (definitivamente applicabile dal 12 luglio 2020) e sul suo ambito di applicazione.

Una delle principali novità di detto Regolamento risiede nel suo ambito di applicazione materiale e territoriale (art. 1, Regolamento P2B). In particolare:

  • rispetto all’ambito di applicazione oggettivo, i nuovi obblighi si applicano ai servizi di intermediazione e ai motori di ricerca online[1] forniti, o da fornire, agli utenti commerciali e agli utenti di siti web aziendali che hanno il loro luogo di stabilimento o residenza nell’UE e offrono beni o servizi ai consumatori situati nell’UE[2];
  • in merito all’ambito di applicazione territoriale, l’art. 1, comma 2, del Regolamento P2B prevede che quest’ultimo trova applicazione “[…] a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile”. A tale proposito, il Considerando 9 del Regolamento P2B chiarisce ulteriormente che, ai fini di tale applicabilità, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative: “In primo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero essere stabiliti nell’Unione. In secondo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero, attraverso la fornitura di tali servizi, offrire i loro beni o servizi a consumatori situati nell’Unione almeno per parte della transazione. Per stabilire se un utente commerciale o un utente di un sito web aziendale offrano beni o servizi a consumatori situati nell’Unione, è necessario accertare se risulta che l’utente commerciale o l’utente di un sito web aziendale rivolgano le loro attività a consumatori situati in uno o più Stati membri”.

Dunque, in considerazione di quanto sopra, un fornitore di servizi di intermediazione e motore di ricerca online con sede in un Paese UE o extra-UE sarà comunque soggetto alle previsioni del Regolamento P2B e, per l’effetto, alle disposizioni di attuazione contenute nella Legge n. 178/2020 (su cui si veda il successivo §2) nella misura in cui (i) gli stessi offrano i propri servizi in favore di utenti commerciali e/o utenti di siti web aziendali con sede in Italia e (ii) a condizione che questi ultimi offrano beni o servizi a consumatori situati nell’UE.

Nella consapevolezza che l’incremento delle intermediazioni delle transazioni attraverso i servizi di intermediazione online conduce a un aumento della dipendenza degli utenti commerciali (in particolare microimprese e PMI) da tali servizi, il Regolamento P2B ha introdotto una dettagliata disciplina dei contenuti, dei termini e delle condizioni che devono essere applicati dai fornitori di servizi di intermediazione[3], alcune garanzie procedurali (tra cui la possibilità di reclamo) nei casi in cui il fornitore decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi a un determinato utente commerciale[4], nonché riguardo il posizionamento degli utenti titolari di siti web nei risultati di ricerca generati dai motori di ricerca online[5], obblighi che, per ragioni di sinteticità espositiva, non è stato possibile analizzare nel presente articolo.

2        L’attuazione italiana del Regolamento P2B

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2021 ha dato attuazione alle disposizioni del Regolamento P2B prescrivendo nuovi obblighi in capo ai fornitori di servizi di intermediazione e ai motori di ricerca online che offrono i propri servizi in Italia. Si precisa che tali obblighi nazionali non costituiscono un’attuazione delle norme sostanziali del Regolamento P2B, considerata anche l’efficacia diretta di quest’ultimo negli ordinamenti degli Stati membri. Le norme introdotte dal legislatore, invece, appaiono focalizzate sull’aspetto applicativo e di monitoraggio, in coerenza peraltro con l’art. 15, comma 2, dello stesso Regolamento P2B, ai sensi del quale “Gli Stati membri adottano le norme che stabiliscono le misure applicabili alle violazioni del presente regolamento e ne garantiscono l’attuazione. Le misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive”.

In particolare, l’art. 1, commi 515 – 517 della legge di Bilancio 2021 ha previsto:

  • l’obbligo, per le società che forniscono servizi di intermediazione e motori di ricerca online di iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (“ROC”);
  • l’attribuzione ad Agcom delle seguenti funzioni:
  • assicurare l’adeguata ed efficace attuazione del Regolamento P2B, promuovendo la correttezza e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, anche attraverso l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni rilevanti;
  • fatte salve le competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) in materia di pratiche commerciali scorrette, verificare la corretta attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento P2B e irrogare le relative sanzioni (su cui si veda il successivo 3);
  • l’obbligo di pagare un contributo ad Agcom pari, in sede di prima attuazione, all’1.5 per mille dei ricavi realizzati in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società con sede all’estero.

Nonostante le disposizioni del Regolamento P2B trovino applicazione sin dal 12 luglio 2020, i nuovi obblighi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 – in vigore dal 1° gennaio 2021 (art. 20, Legge n. 178/2020) – sembrano postulare, come si vedrà infra, l’adozione di ulteriori atti e/o misure di natura regolamentare. Detti obblighi, pertanto, diventeranno effettivi nel momento in cui Agcom adotterà le deliberazioni e/o risoluzioni necessarie a tal fine.

Occorre ora analizzare i principali obblighi introdotti dalla novella in commento e gli impatti, in termini operativi, di questi ultimi sull’attività dei fornitori di servizi di intermediazione e motori di ricerca online che offrono i propri servizi in Italia.

A. Obbligo di registrazione al ROC e comunicazioni periodiche

Per effetto dell’art. 1, comma 515, Legge n. 178/2020, le società fornitrici dei servizi di intermediazione e motori di ricerca online sono tenute ad iscriversi al ROC, il quale rinviene la propria regolamentazione nella Delibera Agcom 666/08/CONS[6].

A tal fine, la registrazione al ROC richiede la compilazione e presentazione via web di alcuni moduli (allegati alla stessa Delibera 666/08/CONS) che comprendono, in sostanza, una serie di informazioni sulla società istante, sui soggetti che la controllano[7] e sulle sue attività[8]. A seguito dell’avvenuta registrazione, la società registrata è tenuta ad effettuare le seguenti ulteriori comunicazioni sintetizzate di seguito:

  • comunicazione annuale (da presentare entro 30 giorni dal deposito del bilancio di esercizio in Camera di Commercio o, per le società estere, dall’approvazione del bilancio) avente le seguenti funzioni: (i) confermare che, nell’ultimo anno di attività, non si sono verificati fatti o eventi che abbiano determinato una modifica delle informazioni originariamente comunicate per la registrazione al ROC; (ii) comunicare ogni mutamento intervenuto rispetto alle informazioni comunicate ad Agcom;
  • comunicazione, entro 30 giorni dall’evento, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite in sede di registrazione al ROC;
  • comunicazione di qualsiasi mutamento intervenuto nella catena di controllo della società registrata. Tale comunicazione dovrà essere effettuata dal nuovo soggetto controllante entro 30 giorni dal perfezionamento dell’acquisizione del controllo;
  • comunicazione di qualsiasi trasferimento di partecipazioni o sottoscrizione del capitale sociale superiore al 10% (o al 2% per le società quotate), da effettuarsi entro 30 giorni dal perfezionamento dell’operazione da parte del soggetto acquirente.

La presentazione telematica della richiesta di iscrizione al ROC è indirizzata al Co.re.com. territorialmente competente sulla base della sede legale dell’impresa interessata. Per le società aventi sede legale all’estero, normalmente la richiesta viene presentata al Co.re.com. Lazio.

Da un punto di vista operativo, la Delibera 666/08/CONS specifica le tipologie di informazioni e la modulistica da presentare rispetto ad ogni singola categoria di enti e società soggette a registrazione (v. art. 2, Allegato “A” Delibera 666/08/CONS). Per questo motivo, si ritiene che l’obbligo di iscrizione al ROC non sia ancora attuabile, e che i moduli e le informazioni che i fornitori di intermediazione e motori di ricerca online sono tenuti a presentare per la registrazione al ROC saranno definiti da Agcom tramite apposita delibera.

B. Contribuzione a carico degli operatori

Con l’introduzione, per effetto dell’art. 1, comma 517, Legge n. 178/2020, del nuovo art. 1, comma 66-bis, Legge n. 266/2005, le società che forniscono servizi di intermediazione e motori di ricerca online sono tenute a versare un contributo annuale (c.d. “Contributo SCM”) destinato “ad assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivi sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, risoluzione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all’Agcom”.

Per il 2021, in misura di prima attuazione, tale contributo è stato fissato in una misura pari all’1,5 per mille dei ricavi generati in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell’anno 2020, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, è previsto che eventuali variazioni della misura e delle modalità del contributo possano essere adottate da Agcom fino ad un massimo del 2 per mille dei ricavi accertati ai sensi del periodo precedente e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 65, Legge n. 266/2005. Si tratta, dunque, di un meccanismo sostanzialmente analogo alla contribuzione in capo agli altri soggetti sottoposti alla regolazione e vigilanza di Agcom, in particolare quelli attivi nei settori TLC, media, postale, etc.[9].

Le modalità di individuazione e di calcolo di detti ricavi, pertanto, dovranno essere specificate da Agcom, in analogia con quanto avviene per le altre tipologie di contribuzione annuale a carico di altri soggetti. Ad oggi, quindi, non è possibile affermare se i ricavi che andranno a comporre la base imponibile a cui applicare l’aliquota contributiva siano rappresentati solo dalle commissioni o dall’ammontare della transazione, se essi riguardino le vendite di prodotti ad utenti italiani o a qualsiasi utente situato in Italia, né i relativi termini e modalità per il versamento[10].

Ad oggi, in mancanza di specifiche Delibere di Agcom sul tema, il contributo qui analizzato sembra essere dovuto da parte di tutte le società che forniscono servizi di intermediazione e motori di ricerca online, non essendo prevista, a livello normativo, alcuna soglia di esenzione. Tuttavia, non può escludersi che i provvedimenti attuativi che saranno adottati da Agcom prevedano eventuali soglie di esenzione dell’obbligo di contribuzione qui analizzato (come previsto, ad esempio, per i contributi dovuti dagli operatori TLC e dai fornitori di servizi media, i quali non sono tenuti al pagamento del contributo in caso di fatturato inferiore ad Euro 500.000)[11].

3        Sanzioni ed extraterritorialità

Ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 (come integrato dalla Legge di Bilancio 2021) in caso di inosservanza degli ordini e/o diffide adottate da Agcom in relazione all’attuazione del Regolamento P2B, quest’ultima è legittimata ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 2% e il 5% dell’ultimo fatturato annuo del trasgressore. Al riguardo, pur potendosi sostenere che il fatturato rilevante dovrebbe essere quello relativo alle transazioni Italia-Italia e Italia-estero, in mancanza di specifiche indicazioni sul punto non si può escludere che si debba tener conto dell’intero fatturato realizzato dalla società interessata; anche su tale aspetto, sarebbe auspicale un chiarimento applicativo da parte di Agcom. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione della violazione, inoltre, l’art 1, comma 32, Legge n. 249/1997 attribuisce ad Agcom il potere di disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi.

Fatto salvo quanto sopra, rispetto alla violazione degli obblighi previsti in materia di iscrizione al ROC, ai sensi della Legge n. 249/1997 Agcom è legittimata ad irrogare le seguenti sanzioni:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a Euro 103.291 in caso di mancata registrazione al ROC o qualora i dati e le informazioni eventualmente richieste da Agcom non fossero fornite nei termini e con le modalità indicate da quest’ultima;
  • sanzione amministrativa pecuniaria compresa da Euro 10.329 a Euro 258.228 in caso di inosservanza di qualsiasi ordine o diffida impartita da Agcom;
  • in caso di violazioni di particolare gravità o reiterate, la sospensione dell’attività per non più di 6 mesi;
  • nel caso in cui un amministratore della società, al fine di realizzare un ingiusto profitto, comunichi dati finanziari o fatti falsi sull’attività della società, può essere punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Con riferimento, invece, alla violazione degli obblighi relativi al pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 517, Legge n. 178/2020, possono essere irrogate le seguenti sanzioni previste dalla Legge n. 249/1997:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.329 a Euro 258.228 in caso di inosservanza dell’obbligo di pagamento entro il termine prescritto (secondo la prassi decisionale Agcom relativa ad altre tipologie di contributi, tale sanzione è solitamente preceduta da una diffida di pagamento del quantum dovuto, maggiorato degli interessi legali), nonché per omessa o tardiva presentazione della dichiarazione relativa al pagamento, ovvero in caso dichiarazione di dati falsi o inesatti;
  • nel caso in cui un amministratore, al fine di realizzare un profitto ingiusto, comunichi dati finanziari o notizie false sull’attività della società, quest’ultimo potrà essere punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Occorre infine precisare che, in considerazione dei profili di extraterritorialità che caratterizzano la normativa in commento (v. §1), le sanzioni sopra indicate possono essere inflitte anche a società ed enti che abbiano il proprio luogo di stabilimento e/o costituzione all’estero e prestino i propri servizi in Italia[12]. Ciò è confermato anche dalla recente Delibera Agcom 541/20/CONS relativa a una sanzione inflitta a Google per violazione della normativa italiana in materia di pubblicità online sul gioco d’azzardo, la quale dedica alcuni cenni anche rispetto all’applicazione delle previsioni contenute Regolamento P2B.

In particolare, in detta delibera l’Autorità ha chiarito che le disposizioni contenute nel Regolamento P2B si applicano “ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online indipendentemente dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e a prescindere dalla legge altrimenti applicabile”, confermando così che i fornitori di servizi di intermediazione e i motori di ricerca online stabiliti all’estero sono comunque soggetti al potere ispettivo e alle misure di regolazione di Agcom indipendentemente dal relativo luogo di stabilimento o di costituzione.

4        Osservazioni conclusive

Il quadro normativo sopra brevemente analizzato mostra come la definitiva implementazione delle previsioni del Regolamento P2B richieda l’adozione, da parte di Agcom, di ulteriori atti in modo da “riempire” gli spazi e i temi lasciati aperti dalla Legge n. 178/2020.

L’adozione di siffatte misure, quindi, è necessaria per consentire agli operatori di orientarsi nel nuovo framework normativo e regolamentare, il che, allo stato, impone di seguire approccio prudenziale alla materia poiché è necessario comprendere, anche alla luce dell’attuale dibattito europeo, come Agcom si orienterà nella regolamentazione del settore delle piattaforme digitali.

In tale contesto, si inserisce anche il recente avvio, da parte di Agcom, dell’indagine conoscitiva di cui alla Delibera 44/21/CONS, il cui obiettivo, in ultima analisi, è quello di realizzare una classificazione dei servizi offerti dalle piattaforme digitali online, anche al fine di individuare le eventuali problematiche e il framework il quadro normativo esistente rispetto ad esse[13].


[1] Per “servizio di intermediazione online” si intendono i “servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori” (art. 2, n. 2, Regolamento P2B). Di contro, per “motore di ricerca online” si intende “un servizio digitale che consente all utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto”.

[2] È opportuno ricordare in questa sede che, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, gli obblighi previsti dal Regolamento P2B non si applicano ai servizi di pagamento, agli strumenti pubblicitari o agli scambi pubblicitari online che non sono forniti allo scopo di facilitare l’avvio di transazioni dirette e che non comportano una relazione contrattuale con i consumatori. Resta inteso che tali attività saranno comunque tenute a rispettare le disposizioni nazionali relative all’esercizio di tali attività.

[3]Occorre precisare che il Regolamento P2B trova applicazione se i termini e le condizioni dei fornitori dei servizi di intermediazione e dei motori di ricerca sono determinati unilateralmente da questi ultimi, i quali hanno altresì l’obbligo di renderli facilmente accessibili redigendoli con un linguaggio chiaro e comprensibile (art. 3 del Regolamento P2B). Inoltre, al fine di garantire una maggiore trasparenza, le piattaforme online sono tenute a comunicare non solo ogni tipo di canale aggiuntivo di distribuzione o di programmi affiliati che potrebbero essere utilizzati per vendere beni e servizi, ma anche gli effetti di detti termini sulla proprietà e sui diritti di proprietà intellettuale degli utenti business. Sul tema, si veda anche quanto chiarito dalla Relazione alla Legge di Bilancio 2021, Volume II, pagg. 700-705.

[4] In particolare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento P2B i fornitori di servizi di intermediazione sono tenuti a fornire un’adeguata motivazione nell’ipotesi in cui decidessero di limitare, sospendere o cessare la fornitura dei loro servizi ad un utente commerciale al fine non solo di promuovere la trasparenza, ma anche di consentire agli utenti commerciali di verificare eventuali margini per contestare le decisioni assunte dai fornitori nei loro confronti

[5] A tale riguardo, l’art. 5 del Regolamento P2B dispone che i fornitori di servizi di intermediazione online sono tenuti ad indicare nei propri termini e condizioni i principali parametri che determinano il posizionamento (i.e. la rilevanza attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, o l´importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione) dei siti web aziendali. A tale riguardo, i fornitori di motori di ricerca online sono tenuti a indicare agli utenti i parametri maggiormente significativi, individualmente o collettivamente, per determinare il posizionamento, specificandone l’importanza.

[6] Utili indicazioni sul ROC e la relativa modulistica sono disponibili sul sito di Agcom, accessibile cliccando qui.

[7] Nell’ipotesi in cui la società istante fosse soggetta all’attività di direzione e coordinamento o al controllo di un altro ente, il controllante è tenuto a fornire una serie di informazioni relative al controllo esercitato sulla società che ha richiesto la registrazione.

[8] Una volta completata la registrazione, per ogni società registrata sono indicate all’interno della sezione pubblica del ROC (www.elencopubblico.roc.agcom.it) una serie limitata di informazioni, ossia: (i) denominazione della società; (ii) codice fiscale; (iii) sede legale; (iv) settore di attività; (v) numero di registrazione al ROC.

[9] Per il 2021, si vedano le recenti Delibere Agcom 7/21/CONS (relative alla contribuzione per le imprese nel settore TLC e media) e 72/21/CONS (relative alla contribuzione per le imprese nel settore postale).

[10] Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della delibera 434/19/CONS, il soggetto che esercita il controllo sull’impresa che ha effettuato l’iscrizione al ROC è tenuto a versare ad Agcom un contributo separato e autonomo. A ciò deve peraltro aggiungersi che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Delibera da ultimo citata, il soggetto controllante è tenuto ad indicare il contributo versato da ciascuna società controllata nell’anno di riferimento nella dichiarazione da inviare ad Agcom ai sensi dell’art. 3 della Delibera 434/19/CONS.

[11] Tale misura, a parere di chi scrive, è quanto mai auspicabile non solo in un’ottica concorrenziale, ma anche a tutela dell’iniziativa economica (si pensi, ad esempio, ad eventuali servizi che possono essere offerti da start-up innovative che, soprattutto nei primi anni di attività, presentano rilevanti esigenze di riduzione dei costi). In ogni caso, ad oggi non è possibile prevedere se saranno previste specifiche ipotesi di esclusione relativamente al pagamento del contributo.

[12] In assenza di una specifica regolamentazione relativa all’enforcement delle sanzioni nei confronti di società ed enti stabiliti in Paesi terzi, occorrerà di volta in volta verificare se sussiste una convenzione o altro accordo internazionale che disciplini i meccanismi di cooperazione legittimanti l’effettiva applicazione di una sanzione irrogata ad una società estera da parte di un’autorità di regolazione italiana.

[13] In particolare, preso atto che il processo di digitalizzazione massiva di alcune industrie e filiere produttive sta determinando una sempre maggiore dipendenza delle piccole e medie imprese dalle piattaforme online e una significativa modificazione delle condizioni competitive presenti sul mercato (con ripercussioni sull’intero “ecosistema” digitale e sui diritti degli utenti), gli obiettivi dell’indagine avviata da Agcom sono i seguenti: (i) realizzare una classificazione di tali servizi; (ii) individuare le tipologie di problematiche e gli effetti che queste potrebbero produrre rispetto ai macro-profili individuati nei campi dell’informazione/democracy, del diritto e dell’economia; (iii) definire il quadro normativo esistente sul versante dei servizi digitali e delle piattaforme online; (iv) individuare i più rilevanti plessi tematici su cui concentrare l’attenzione; (v) selezionare, con approccio comparativo, eventuali best practices esistenti in altri ordinamenti giuridici; (vi) ispirare la formulazione di nuove metodologie, indirizzi e strategie dell’Autorità nel contesto regolamentare digitale.


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