Gioco d’azzardo: cosa prevede la normativa italiana
Il nostro Paese è stato uno dei Paesi precursori in Europa in tema di liberalizzazione del gioco d’azzardo, con il periodo degli anni ’90 particolarmente caratterizzato dalla deregolamentazione del settore. Il tema, sotto il profilo giuridico, è oggi invece piuttosto articolato, ed è incardinato a livello normativo da una pluralità di fonti di rango diverso. In primis, ossia a livello più alto per quanto riguarda la normativa specifica Italiana, il gioco d’azzardo è normato e disciplinato dal Codice Civile, nonché da leggi speciali e da specifici decreti in materia, oltre che dal Testo Unico delle leggi riguardo la pubblica sicurezza, il c.d. TULPS.
Nella fattispecie, sono gli articoli 1933, 1934 e 1935 del Codice Civile a dettare una prima, angolare, disciplina di settore, insieme alla normativa di matrice penalistica, come l’art. 718 c.p.. Tutto ciò rappresenta, come si può ben immaginare, una disciplina a carattere generale del settore.
Scommesse online: passi determinanti
Uno dei passi determinanti riguardanti la normativa che disciplina il gioco in Italia, sono sicuramente quelli riguardanti l’accettazione telematica delle scommesse sportive. Difatti, d’oggi, la maggior parte del flusso di scommesse riguarda proprio il gioco online. La svolta decisiva, come anticipato, ci sarà in Italia nel 2002, con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplinava l’accettazione sia telefonica che telematica in attuazione del decreto ministeriale del 2001, n. 156. Detto decreto consentì, per la prima volta, in Italia di effettuare scommesse per via telematica su eventi sportivi, a seguito della stipula di un contratto tra scommettitore e concessionario. Da quel momento, quindi, si può dire che era possibile scegliere autonomamente il miglior sito scommesse in internet.
Lo stesso anno è stata anche promulgata la l.289/1992, volta a disciplinare specificamente il trasferimento delle concessioni, in base a dei criteri di idoneità per quanto concerne anche i locali fisici, nonché la distribuzione degli stessi sul territorio della Repubblica. Difatti si trattava di un modo diretto dello Stato di contrastare le gestioni illecite, come i bookmakers che operavano nel settore senza essere in possesso di licenza, che contribuivano ad alimentare un mercato nero in grossa crescita, con rischi di deviazione in attività di carattere illecito e socialmente rischiose come l’usura.
Storia
È interessante anche dare un’occhiata alla normativa legata al gioco d’azzardo, considerando aspetti storici meno recenti. Per esempio, fino al 1948, la normativa in vigore ammetteva il monopolio di Stato assoluto per quanto riguarda giochi e scommesse: non esisteva il rilascio delle licenze per l’esercizio di attività legate alle scommesse, tranne che quelle ippiche.
Con un Decreto legislativo del 1948, quindi appena dopo la fondazione della I repubblica, però, è stata introdotta la possibilità di ricorrere a concessioni diversi da quelle statali per l’attività di gioco d’azzardo.
Nel 2001, con la legge n. 383/2001, il parlamento ha proceduto ad effettuare un riordino organico di tutta la disciplina: da allora, non era più vietato esercitare scommesse sportive su eventi e venne introdotto il sistema di affidamento in concessione a soggetti privati e pubblici. Ovviamente, anche in questo, previa autorizzazione – a titolo oneroso – dello Stato.
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 2002, n. 33, venne poi stabilito che tutte le funzioni statali in materia di giochi, concorsi, pronostici e la gestione delle entrate, venissero affidate al Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), attraverso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A quest’ultima vennero dunque trasferite le funzioni di indirizzo e regolamentazione, nonché coordinamento e controllo, di tutte le attività di gioco pubblico, scommesse e concorsi connessi a manifestazioni sportive.