L’enforcement Amministrativo del diritto d’autore: il Regolamento AGCOM
di Carlo A.M. Corazzini e Valerio Mosca
La digitalizzazione e circolazione di contenuti e opere protette pone rilevanti questioni nel mercato dei servizi media che, in termini economici, in Italia cuba circa 14,5 miliardi di euro[1].
Infatti, la semplicità e qualità del processo di riproduzione di opere digitali se, da un lato, determina un aumento della domanda di mercato (accelerata, tra l’altro, dalle misure di confinamento dovute alla pandemia da COVID-19), dall’altro determina un effetto negativo sulle vendite di dette opere per effetto di pratiche di c.d. “pirateria digitale”, le quali consistono nel riprodurre e diffondere contenuti protetti da diritti di privativa senza l’autorizzazione del relativo titolare.
Seppur siano sempre maggiori ed efficaci le tecniche (anche basate su tecnologie di blockchain) adottate dagli operatori per proteggere, ostacolare, individuare e rimuovere la diffusione non autorizzata di opere sul clear e deep web, al fine di contenere detto fenomeno in virtù del vulnus arrecato anche ai titolari dei diritti di sfruttamento, il Legislatore ha progressivamente attribuito ad Agcom penetranti funzioni regolatorie e di vigilanza.
In considerazione di quanto sopra, in questa sede ci soffermeremo, senza alcuna pretesa di esaustività, sulle funzioni esercitate da Agcom a tutela del diritto d’autore, nonché sulle problematiche applicative collegate all’enforcement dei provvedimenti emessi dall’Autorità.
Il regolamento Agcom sul copyright enforcement: inquadramento sistematico
In materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, Agcom ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie ad un articolato plesso normativo rinvenibile, in particolare, nella Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore (“LDA”), nel D.lgs. n. 70/2003 e, specificamente per il settore radiotelevisivo, nel D.lgs. n. 177/2005 (“TUSMAR”), le quali hanno attribuito all’Autorità specifici compiti di regolazione e di vigilanza (v. infra).
Con riferimento alle competenze attribuite all’Autorità, occorre distinguere preliminarmente tra l’ambito dei servizi media e la rete internet.
Quanto ai servizi media, l’art. 32-bis TUSMAR[2] prevede che, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi, i fornitori sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi (i.e. diritti riconosciuti a soggetti diversi dall’autore dell’opera come i produttori, le emittenti televisive, ecc.) e, in particolare, a: (i) trasmettere le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti; (ii) astenersi dal trasmettere, ri-trasmettere o mettere altrimenti a disposizione degli utenti programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di essi, senza il consenso dei titolari dei diritti, fatte comunque salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.
Come osservato in dottrina[3], l’inserimento di tale previsione si è resa doverosa in conseguenza dell’importanza che il diritto d’autore assume all’interno dei servizi della società dell’informazione e della necessità di rispondere adeguatamente alle nuove modalità di offerta e fruizione di contenuti da parte degli utenti.
In considerazione dei diritti riconosciuti ai titolari dei diritti di privativa, l’art. 32-bis, comma 3, TUSMAR conferisce ad Agcom il potere di emanare “le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e divieti” posti a tutela del diritto d’autore e ciò senza che tale circostanza pregiudichi i principi e le disposizioni in materia di diritto d’autore e, in particolare, della LDA. La ratio di tale previsione è evidente e risiede nella necessità di conferire all’Autorità stessa il potere di adottare specifiche disposizioni regolamentari dirette a rafforzare la tutela e garantire l’effettività dei divieti posti ai fornitori di servizi media nell’utilizzo di contenuti protetti.
Quanto, invece, ai poteri conferiti ad Agcom rispetto alle reti di comunicazione elettronica, essi trovano fondamento normativo, inter alia:
- nell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis, Legge n. 249/1997, che attribuisce all’Autorità il potere di svolgere “i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”;
- nell’art. 182-bis, LDA, introdotto dalla Legge n. 248/2000, che gli conferisce un generale potere di vigilanza finalizzato a prevenire e reprimere la violazione delle previsioni applicabili in materia[4];
- quale contraltare degli obblighi posti dagli artt. 14-17, D.lgs. n. 70/2003 ai prestatori di servizi nell’esercizio delle attività di semplice trasporto (“mere conduit”), memorizzazione temporanea (“caching”) e memorizzazione di informazioni (“hosting”), i quali consentono all’Autorità di esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca le violazioni del diritto d’autore o vi ponga fine, agendo prontamente, nelle attività di caching e di hosting, per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitare l’accesso ad esse;
- nell’art. 2, Legge n. 167/2017, che conferisce all’Autorità il potere di adottare (e disciplinare con proprio regolamento) provvedimenti in via cautelare per porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi perpetrate online, ovvero per impedire la reiterazione di violazioni già accertate.
Ai fini dell’esercizio dei poteri e delle competenze summenzionate, con Delibera n. 680/13/CONS[5] l’Autorità ha adottato il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” (“Regolamento”), da ultimo modificato e integrato dalla Delibera n. 233/21/CONS al fine di: (i) ricondurre all’ambito di applicazione del Regolamento quei soggetti che, in ragione della localizzazione all’estero dei server impiegati, non possono essere destinatari, alla luce delle vigenti disposizioni e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, di un ordine di rimozione dei contenuti caricati illecitamente; (ii) colmare un vuoto normativo attribuendo all’Autorità il potere di imporre ordini di rimozione selettiva delle opere digitali o di disabilitazione dell’accesso.
Il Regolamento mira a promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse, nonché reca le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica. A tal fine, il Regolamento:
- ribadisce la necessità dell’educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti digitali e della promozione di forme di offerte di contenuti legali, tempestive ed economiche;
- impone che i poteri dell’Autorità siano esercitati nel rispetto dei principi dell’azione amministrativa (i.e. legalità, proporzionalità, ragionevolezza, contraddittorio, ecc.), contemperando i diritti fondamentali riconosciuti nel settore dei media e delle comunicazioni elettroniche (tra cui, tutela della riservatezza, libertà di espressione, libertà d’iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza, uso dei mezzi di comunicazione elettronica, ecc.);
- nell’ottica di un approccio collaborativo, richiede la cooperazione tra Agcom e i diversi stakeholder anche per quanto riguardi i profili di enforcement delle violazioni accertate dall’Autorità.
Occorre segnalare in questa sede che, in giurisprudenza, è stata posta la questione relativa all’assenza di una norma in grado di conferire ad Agcom il potere di adottare provvedimenti di natura regolamentare rispetto alle violazioni perpetrate online, con conseguente illegittimità del Regolamento in commento. Sul punto, tanto la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Lazio, Sez. I, 30 marzo 2017, n. 4100; TAR Lazio, Sez. I, 30 marzo 2017, n. 4101; Cons. St., Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4993) quanto quella legittimità (Corte Cost. 21 ottobre 2015, n. 247)[6], hanno ritenuto che una lettura sistematica delle previsioni della LDA, del D.lgs. n. 70/2003 e del TUSMAR conferma la sussistenza di precipui poteri regolamentari e di vigilanza in capo ad Agcom, i quali si pongono in concorrenza, e non in sostituzione, di quelli già attribuiti all’Autorità giudiziaria (c.d. “doppio binario”). A diverse conclusioni è giunta la sentenza Cons. St., Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4993 per quanto riguarda la presenza di sanzioni irrogabili da parte dell’Autorità, ritenute non adeguatamente fondate su una normativa primaria e, quindi, in contrasto con il principio di legalità. Sul punto si tornerà infra, anche in relazione all’intervento del legislatore finalizzato a sanare tale carente copertura legislativa.
Quanto all’ambito di applicazione soggettivo, il Regolamento trova applicazione nei confronti dei soggetti già destinatari delle disposizioni del D.lgs. n. 70/2003 (prestatori di servizi della società dell’informazione[7], gestori di siti[8] e pagine internet[9], prestatori di servizi a pagamento[10]) e ai fornitori dei servizi media in modalità lineare e non lineare[11]. Sul punto, si registra un’importante novità introdotta dalla Delibera n. 233/21/CONS la quale, come anticipato sopra, in ossequio a quanto previsto dall’art. 195-bis, D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha esteso le disposizioni del Regolamento anche ai fornitori dei servizi della società dell’informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione (ad esempio, i fornitori di servizi come WhatsApp e Telegram).
Allo stesso tempo, come indicato dall’art. 2, comma 3, Regolamento, quest’ultimo non trova applicazione rispetto “agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità downloading o streaming, nonché alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica [i.e. peer-to-peer], fatti salvi i servizi offerti da fornitori che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di cui all’articolo 195-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora consentano un atto di comunicazione al pubblico”[12]. In sostanza, il Regolamento non si è voluto spingere fino ad includere nel suo ambito applicativo – anche con riguardo agli ordini inibitori e alle conseguenze sanzionatorie – la fruizione da parte degli utenti finali di contenuti in violazione del diritto d’autore che, peraltro, in sede di discussione sul contenuto del Regolamento stesso aveva sollevato accese polemiche.
Al di là dei poteri attribuiti ad Agcom (art. 3, Regolamento) e al Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali (art. 4, Regolamento) per lo sviluppo e la tutela delle opere digitali, il Capo III del Regolamento è dedicato alle “Procedure a tutela del diritto d’autore online ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, mentre il Capo IV alle “Disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore sui servizi di media”.
A tale riguardo, il Regolamento prevede che, ferme restando le eventuali procedure autoregolamentate di notice and take down, l’Autorità interviene su istanza di parte[13], da inviare con modalità telematica utilizzando i formulari predisposti da Agcom (e pubblicati sul sito internet di quest’ultima, nel quale sono altresì indicate le informazioni e la documentazione da allegare) conformemente a quanto previsto dagli artt. 6 e 11 del Regolamento. L’istanza potrà essere presentata: (i) dal titolare o licenziatario dei diritti d’autore o dei diritti connessi su un’opera digitale[14]; o (ii) qualora abbiano ricevuto mandato dal titolare o dal licenziatario, da associazioni di categoria, organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti rispettivamente definiti all’art. 2, comma 1 e 2, D.lgs. n. 35/2017.
Nell’ipotesi in cui Agcom riscontrasse la violazione dei diritti lamentati dal soggetto istante[15]:
- in presenza di violazioni perpetrate online (es. uploader, provider, gestore del sito internet, ecc.) [16], l’Autorità potrà adottare, nel rispetto dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, i provvedimenti di cui agli artt. 14, comma 3, e 16, comma 3, D.lgs. n. 70/2003 e all’art. 195-bis, D.L. n. 34/2020 entro 35 giorni[17] dalla ricezione dell’istanza, ovvero dei documenti integrativi eventualmente richiesti[18]. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 15 giorni (art. 8, comma 6-bis, Regolamento) nel caso in cui l’Autorità ritenesse necessario acquisire ulteriori elementi istruttori.
Qualora, invece, la violazione fosse perpetrata da parte di soggetti che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione (art. 8, comma 4-bis, Regolamento), l’Autorità è legittimata ad emettere nei confronti di tali soggetti un ordine di rimozione selettiva, ovvero di introdurre misure atte ad impedire il caricamento di opere digitali in violazione dei diritti d’autore spettanti a terzi. In presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, Agcom può ordinare a detti prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell’accesso alle opere digitali, mediante l’adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti;
- nel caso di violazioni perpetrate da fornitori di servizi media, invece, l’Autorità diffida i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della LDA, ovvero ordina ai fornitori di servizi di media non lineari di rimuovere i programmi entro 35 giorni dalla ricezione dell’istanza, fatte salve eventuali proroghe (art. 13, Regolamento). In caso di violazioni rilevanti dell’art. 32-bis, LDA da parte di fornitori di servizi media non soggetti alla giurisdizione italiana, ovvero non soggetti alla giurisdizione di uno stato membro dell’Unione, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 14, Regolamento.
Rispetto ai predetti termini, è opportuno precisare che non sembra trovare applicazione l’istituto del silenzio-assenso previsto dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 241/1990. Invero, il quadro normativo e regolamentare dei procedimenti in commento appare caratterizzato da un rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina dettata dalla Legge n. 241/1990, in quanto non è prevista alcuna ipotesi tipizzata di accoglimento “per silentium” di istanze o denunzie presentate dai soggetti interessati e, al contrario, postula un provvedimento espresso, di accoglimento o di rigetto, emesso dall’Autorità.
L’enforcement dei provvedimenti adottati da Agcom in materia di diritto d’autore
Come visto, il Regolamento conferisce ad Agcom plurimi poteri di intervento, sia in sede in sede ispettiva che inibitoria, in caso di violazioni del diritto d’autore perpetrate online e sui servizi media.
Tuttavia, occorre domandarsi se i provvedimenti adottati da Agcom ai sensi degli artt. 8 e 13 del Regolamento siano dotati, o meno, di un’esecutorietà diretta, ovvero se la loro efficacia sia presidiata esclusivamente dall’applicabilità, in caso di inottemperanza, delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 1, comma 31, Legge n. 249/1997 (v. infra).
Come rilevato da attenta dottrina[19], dal dato normativo applicabile non sembra evincersi alcun potere di imposizione coattiva dei provvedimenti e degli ordini impartiti dall’Autorità, ma tale “carenza” appare compensata da meccanismi di coazione indiretta basati sul potere sanzionatorio conferito ad Agcom in caso di inottemperanza. Tale opzione ermeneutica sembrerebbe l’unica percorribile al fine di non incorrere nella violazione del principio di legalità che regola l’azione amministrativa. Infatti, risolta positivamente la questione di legittimità costituzionale e amministrativa dei poteri attribuiti ad Agcom in materia di tutela del diritto d’autore, l’esecutorietà “mediata” dei provvedimenti inibitori dell’Autorità sarebbe in linea non solo con le previsioni generali in tema di procedimento amministrativo – e, in particolare, con l’art. 21-ter, Legge n. 241/1990 secondo cui solo nei “casi e con le modalità stabilite dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti” -, ma anche con le previsioni della Legge n. 249/1997, secondo cui l’Autorità è legittimata ad irrogare le sanzioni anche “in caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall’Autorità in materia di diritto d’autore e di diritti connessi”.
Rispetto alle sanzioni irrogabili, gli artt. 8, comma 7 e 13, comma 4, Regolamento precisano che l’Autorità è legittimata ad irrogare le sanzioni previste dall’art. 1, comma 31, Legge n. 249/1997, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 182-ter, LDA.
Sul punto occorre ulteriormente rilevare che, per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione del c.d. Decreto Rilancio da parte della Legge n. 77/2020, l’apparato sanzionatorio posto a presidio della tutela del diritto d’autore è stato ulteriormente rafforzato grazie all’introduzione del nuovo art. 195-bis. In particolare, per effetto del nuovo capoverso introdotto all’art. 1, comma 31, Legge n. 249/1997, la violazione di ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni in materia di tutela del diritto d’autore è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 fino al 2% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione[20].
Attraverso tale novella, il Legislatore ha peraltro supplito alle criticità sollevate da Cons. St., Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 499, secondo cui, seppur l’Autorità possa adottare misure strettamente amministrative volte a prevenire o inibire le condotte antigiuridiche poste in essere nella materia de qua, “non è altrettanto lineare ed automatico (proprio per rispetto del principio di legalità) ammettere che, a fronte dell’inosservanza di tali misure amministrative, colui che non vi ottemperi per ciò solo debba scontare l’onere di una sanzione pecuniaria in mancanza di una norma primaria che tanto espressamente e preventivamente preveda”, il che imporrebbe di introdurre nell’ordinamento una base normativa che preveda “esplicitamente la conseguenza di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto di un ordine dell’Autorità impartito proprio e direttamente per prevenire o inibire la veicolazione su canali informatici di prodotti o servizi assistiti dalla tutela del diritto d’autore”.
Alla luce delle considerazioni finora svolte, quindi, non possono che accogliersi con favore le recenti modifiche apportate al quadro regolamentare e sanzionatorio nella materia in commento, in quanto ne estendono l’applicabilità nei confronti di soggetti precedentemente esclusi (e ciò anche in considerazione della continua evoluzione tecnologica che caratterizza il presente settore), con conseguente ampliamento degli ambiti di tutela e la possibilità, per l’Autorità, di imporre l’adozione di provvedimenti di rimozione selettiva.
[1] Dati Confindustria riferibili all’anno 2020.
[2] Tale previsione deve essere coordinata con le disposizioni della LDA e, in particolare, con gli artt. 16, 17 e 79 che disciplinano i limiti e le condizioni per la messa a disposizione del pubblico di contenuti oggetto di diritti di privativa intellettuale, secondo cui spettano all’autore: il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di un contenuto tramite l’impiego di mezzi di diffusione a distanza come, a mero titolo esemplificativo, il telefono, la televisione e altri mezzi analoghi che consentano la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, ovvero attraverso la messa a disposizione di contenuti in modalità on demand (art. 16). Spettano, altresì, all’autore il diritto esclusivo di distribuzione (art. 17), di traduzione e noleggio (art. 18).
[3] Sul tema, A. Musso, “Il rispetto dei diritti d’autore e connessi nell’attuazione italiana della direttiva n. 2007/65/CE sui servizi di media audiovisivi”, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, 2, 215 ss.; L. Mercanti, “La proposta di regolamento AGCOM sul copyright enforcement: alcune note critiche alla luce dei modelli francese e statunitense”, in Informatica e diritto, XXXIX annata, Vol. XXII, 2013, n. 2, pp. 19-47; Cozzolino G., “La tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica: brevi note sullo schema di regolamento di cui alla delibera n. 398/11/CONS dell’Agcom”, in Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del centro di ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche “Vittorio Bachelet (ISSN 2038-3711); AA.VV., “Il regolamento Agcom sul diritto d’autore” a cura di L.C. Ubertazzi, in Quaderni di Aida n. 25, G. Giappichelli, 2014, pagg. 233 e ss.
[4] Come chiarito da TAR Lazio, Sez. I, 30 marzo 2017, n. 4100, la circostanza che tali compiti si estendano anche al settore delle comunicazioni via internet si ricava da una lettura coordinata dell’art. 182-bis con le previsioni del D.lgs. n. 70/2003.
[5] Sul tema, v. anche A. Stazi, “La tutela del diritto d’autore in rete: bilanciamento degli interessi, opzioni regolatorie europee e “modello italiano”, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica (II), fasc.1, 2015, pag. 89 e ss
[6] Sul tema, v. anche P. Costanzo, “Quale tutela del diritto d’autore in internet?”, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 6, 2015, pag. 2343; A.M. Rovati, “L’enforcement amministrativo dei diritti d’autore e connessi on line da parte di Agcom”, in Diritto di Internet. Digital Copyright and Data Protection (ISSN: 2612-4491), 2019, Pacini Giuridica.
[7] Con “prestatore di servizi della società dell’informazione” si intendono “i prestatori di servizi della società dell’informazione, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto [D.lgs. n. 70/2003], che svolge attività di mere conduit o di hosting, come definite rispettivamente dagli artt. 14 e 16 del Decreto medesimo, nonché i fornitori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 195-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione” (art. 1, comma 1, lett. f), Regolamento)
[8] Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g), Regolamento, per “gestore di siti” si intende “il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli artt. 14, 15 e 16 del Decreto, che, sulla rete internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (link o torrent) alle stesse, anche caricati da terzi”.
[9] Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h), Regolamento per “gestore della pagina internet” si intende “il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli artt. 14, 15 e 16 del Decreto, che, nell’ambito di un sito internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti”.
[10] Si intendono i “soggetti che svolgono i servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11” (art. 1, comma 1, lett. i), Regolamento).
[11] Per essi si intendono rispettivamente i fornitori di servizi di media audiovisivi per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi (ivi compresa la trasmissione in streaming o attraverso le reti mobili, ovvero per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media (c.d. on demand).
[12] Come chiarito anche da Agcom in sede di consultazione pubblica, l’esclusione del downloading, dello streaming e del peer-to-peer dall’ambito di applicazione del Regolamento non ha alcun impatto sull’illiceità dei comportamenti in questione, in quali potranno essere comunque sanzionati tramite azioni esercitate ai sensi dell’art. 171-ter, LDA.
[13] Si noti che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, Regolamento, l’istanza non potrà essere presentata “qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria”.
[14] Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p) del Regolamento, per “opera digitale” si intende “un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica”.
[15] Per completezza si precisa che, ricevuta l’istanza, l’Autorità comunica l’avvio del procedimento ai soggetti individuati, ai quali (ove rintracciati) è altresì concesso di adeguarsi spontaneamente alle richieste dell’istante (artt. 7, comma 3-bis e 12, comma 1-bis, Regolamento). In tal caso, l’Autorità dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa. Si rileva altresì che, qualora Agcom ritenesse sussistere la violazione, ma non reputasse di poter adottare un provvedimento nei confronti dei prestatori di servizi, disporrà l’archiviazione degli atti e darà comunicazione della violazione accertata agli organi di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 182-ter, LDA (art. 8, comma 2-bis, Regolamento);
[16] In un’ottica di trasparenza e certezza circa gli aspetti tecnico-operativi e formali in materia di ottemperanza ai provvedimenti di Agcom da parte degli internet service provider, con Provvedimento del 22 aprile 2016 l’Autorità ha adottato le “Linee-guida in materia di ottemperanza da parte dei prestatori di servizi agli ordini dell’Autorità in materia di diritto d’autore ai sensi del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS” (v. qui).
[17] Si noti che nel computo dei termini del Regolamento si tiene conto “esclusivamente dei giorni lavorativi” (art. 16, Regolamento).
[18] Si precisa che in caso di reiterazione di violazioni già accertate (art. 8-bis, Regolamento), ovvero nel caso in cui ricorrano i presupposti per il procedimento abbreviato (art. 9, Regolamento) o cautelare (art. 9-bis, Regolamento) i termini del procedimento sono ridotti rispettivamente a 12 giorni, ovvero a 3 giorni.
[19] Per una più completa ed esaustiva disamina dell’argomento si rinvia a F. Goisis, “Profili di legittimità nazionale e convenzionale europea della repressione in via amministrativa delle violazioni del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica: il problema dell’enforcement”, in AIDA, fasc.1, 2014, pag. 180.
[20] Nei casi di particolare gravità o di violazioni reiterate, infine, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 32, Legge n. 249/1997 Agcom potrà disporre la revoca delle autorizzazioni concesse o disporre la sospensione dall’esercizio delle attività per un periodo non superiore a 6 mesi.
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