Art. 3 Decreto Legislativo n. 177/2021 attuativo della Direttiva Copyright
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d’autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
2. All’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti «i prestatori di servizi della societa’ dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche’ quelle operanti nel settore del video on demand,».
Note all’art. 3:
– Il testo dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi’ recita: «Art. 1 (Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni). – 1.-5. (omissis). 6. Le competenze dell’Autorita’ sono cosi’ individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 1)-4) (omissis); 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu’ della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell’Autorita’ o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita’ da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, i prestatori di servizi della societa’ dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche’ quelle operanti nel settore del video on demand, nonche’ le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche’ le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi’ censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L’Autorita’ adotta apposito regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione diversi da quelli gia’ iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;».