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La notifica effettuata a mezzo PEC per la Consulta

di Valentina Brovedani

La Corte d’Appello di Milano[1] ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179[2], a mente del quale il disposto normativo di cui all’art. 147 c.p.c. deve intendersi applicabile anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, e quindi, la notificazione eseguita dopo le ore 21:00 deve considerarsi perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo.

Veniva dunque adita la Corte Costituzionale, al fine di accertare la compatibilità del sopra richiamato art. 16-septies con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Carta Costituzionale.

La Corte d’Appello lombarda, in particolare, affermava che «La prevista equiparazione del “domicilio fisico” al “domicilio digitale” comporterebbe l’ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti, le notifiche cartacee e quelle telematiche, nonché la violazione dei diritti di difesa e di giusto processo, di cui agli artt. 21 e 111 Cost., gravemente limitati laddove il notificante a mezzo PEC, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.), sia costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero che l’art. 155 c.p.c. parrebbe riconoscergli per intero».

La Corte di merito evidenziava inoltre come il recapito di un’e-mail, contrariamente all’accesso presso l’abitazione dell’Ufficiale Giudiziario, non comporterebbe alcun disagio idoneo a ritenere violato l’interesse al riposo e alla tranquillità.

È opportuna una breve premessa. Come noto, nel processo civile telematico i termini orari di deposito e di notificazione differiscono in modo sostanziale: se per il deposito telematico vale la decorrenza del giorno solare, e quindi il termine orario ultimo sarà quello delle ore 23:59, per le notificazioni via PEC tale termine è anticipato alle ore 21:00. È evidente come tale discrepanza abbia spesso tratto in inganno gli Avvocati, costituendo fonte di declaratoria delle impugnazioni per tardività.

Prima di giungere in Corte Costituzionale, la querelle era già stata oggetto di orientamento giurisprudenziale consolidato, e divenuto diritto vivente, da parte della Suprema Corte, secondo cui la notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21:00, doveva intendersi perfezionata, sia per il notificante, sia per il destinatario, alle ore 7:00 del giorno successivo[3].

Una sporadica e minoritaria giurisprudenza di merito – conformemente all’indirizzo della Corte d’Appello di Milano – aveva invece tentato di valorizzare la peculiarità del sistema PEC, per sua natura non in grado di incidere negativamente sul diritto all’inviolabilità del domicilio o sull’interesse al riposo e alla tranquillità, atteso che il destinatario della notifica «può ricevere la notifica PEC sul proprio dispositivo senza neppure accorgersene e verificare l’eventuale ricezione di notifiche all’orario più gradito»[4].

In un secondo momento, la giurisprudenza di merito avallava un orientamento – che sarebbe rimasto isolato – fondato sul principio di scissione degli effetti della notifica, alla luce del quale, il superamento del limite orario delle 21:00 non sarebbe in grado di incidere sulla tempestività della notifica operata dal mittente, quanto sul solo perfezionamento nei confronti del destinatario, nell’ottica di non pregiudicare il pieno esercizio del diritto di difesa[5].

A seguito della promozione del procedimento di legittimità costituzionale, adito dalla Corte d’Appello di Milano, la Corte Costituzionale – con sentenza 9 aprile 2019, n. 75 – interviene nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull’opportunità e legittimità del duplice termine orario.

In particolare, la Consulta dichiara costituzionalmente illegittima la previsione dell’art. 16-septies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nella sola «parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21:00 ed entro le ore 24:00, si perfeziona per il notificante alle ore 7:00 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta».

La ratio del differimento previsto dall’art. 147 c.p.c. trova fondamento nella tutela dell’interesse al riposo del destinatario; si vuole pertanto evitare che mediante la notificazione si arrechi un eccessivo disagio al destinatario. Invero, tale interesse è ritenuto dalla Corte meritevole di tutela, qualificando difatti legittimo il differimento degli effetti di perfezionamento della notificazione al giorno successivo, rispetto al destinatario.

In altri termini, la tutela del diritto al riposo, unitamente alle prerogative del pieno esercizio del diritto di difesa, impongono di evitare che nella fascia oraria ricompresa tra le 21:00 e le 24:00 il destinatario sia «costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica».

Dal punto di vista del destinatario la Corte ritiene pienamente giustificata la fictio iuris descritta dalla norma sottoposta al vaglio di legittimità, mentre, per contro, evidenzia come non possa dirsi giustificabile l’altro effetto della previsione ex art. 16-septies, costituito dalla «limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa».

In primo luogo, la non imputabilità al notificante delle vicende del procedimento successivo al suo tempestivo agire è un dato normativamente acquisito all’art. 6, comma 1, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68[6], così come richiamato dall’art. 16-quater, comma 3, d.l. n. 179/2012[7].

Secondariamente, pare condivisibile ritenere irragionevole il rinvio all’art. 147 c.p.c anche con riguardo al soggetto notificante, in quanto la PEC non costituirebbe strumento ontologicamente compatibile con il rischio di disturbo arrecato al destinatario dell’atto trasmesso.

Alla luce di tali considerazioni, la Consulta premette come il sistema di posta elettronica certificata si caratterizzi «per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica», per poi affermare in maniera molto chiara che il termine dovrà sempre essere computato con riferimento al giorno e mai ad un’ipotetica fascia oraria[8], quale principio generale del sistema del processo civile telematico[9].

La Corte sentenzia dunque la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, in quanto una lettura difforme rispetto a quanto sopra argomentato, che per la notificazione telematica decidesse di ancorarsi ad un riferimento orario, finirebbe per introdurre un “irragionevole vulnus” al pieno esercizio dei diritti di azione e difesa, andando ad incidere sul legittimo affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità del sistema tecnologico.

Al contrario, il dispiegamento della notifica telematica oltre le ore 21:00 consente di garantire una tutela piena del diritto di azione e di difesa del notificante, senza arrecare alcun pregiudizio al destinatario della notificazione.


[1] Il giudizio è stato promosso dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza del 16 ottobre 2017, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2018. In particolare, nel giudizio pendente dinnanzi alla Corte d’Appello, la società appellata aveva eccepito l’inammissibilità del gravame in quanto notificato a mezzo PEC, l’ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21:04 e consegnato alle ore 21:05. La parte ne aveva contestato pertanto la tardività, in quanto la notifica doveva intendersi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

[2] Art. 16-septies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 – Tempo delle notificazioni con modalità telematiche –

  1. La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

[3] L’orientamento è stato inaugurato da Cass., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886. Nel medesimo senso, Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21915; Cass. civ., sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 30766; Cass. civ., sez. VI, 3, 4 maggio 2018, n. 10628; Cass. civ., sez. lav., 30 agosto 2018, n. 21445; Cass. civ., sez. VI, 9 gennaio 2019, n. 393.

[4] Tribunale di Modena, 1° luglio 2014, in www.lanuovaproceduracivile.it

[5] App. Bari 13 luglio 2018, n. 1264: App. Firenze 26 gennaio 2017, n. 189. In particolare, la stessa giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno attribuito a tale principio una valenza generale, ritenendolo applicabile all’attività di notifica indipendentemente dalle modalità utilizzate per procedervi. In tal senso, Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28.

[6] Art. 6, comma 1, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 – Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna –

  1. 1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.

[7] Art. 16-quater, comma 3, d.l. 179/2012

  1. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

[8] La Corte cost. 9 aprile 2019, n. 75, specifica al punto 3 del diritto come «il termine che l’art. 155 c.p.c. computa “a giorni” e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno».

[9] «[…] in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che il “deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, comma 4 e 5, c.p.c.».


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