Skip to main content
Normativa

Articolo 88 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By March 14, 2020No Comments

Articolo 88 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Torna all’indice


Articolo 88 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Entrata in funzione

1.   La Commissione determina la data a partire dalla quale l’ETIAS entra in funzione una volta che:

a)siano entrate in vigore le necessarie modifiche agli atti giuridici che istituiscono i sistemi d’informazione dell’UE di cui all’articolo 11, paragrafo 2, volte a realizzare l’interoperabilità con il sistema d’informazione ETIAS;
b)sia entrato in vigore il regolamento che affida a eu-LISA la gestione operativa dell’ETIAS;
c)siano entrate in vigore le necessarie modifiche agli atti giuridici che istituiscono i sistemi d’informazione dell’UE di cui all’articolo 20, paragrafo 2, volte a fornire l’accesso a tali banche dati all’unità centrale ETIAS;
d)siano state adottate le misure di cui all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafi 3 e 5, all’articolo 33, paragrafi 2 e 3, all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 3, all’articolo 46, paragrafo 4, all’articolo 48, paragrafo 4, all’articolo 59, paragrafo 4, all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 83, paragrafi 1, 3 e 4 e all’articolo 85, paragrafo 3;
e)eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell’ETIAS;
f)eu-LISA e l’unità centrale ETIAS abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al sistema centrale ETIAS i dati di cui all’articolo 17 e le abbiano comunicate alla Commissione;
g)gli Stati membri e l’unità centrale ETIAS abbiano comunicato alla Commissione i dati relativi alle diverse autorità di cui all’articolo 87, paragrafi 1 e 3.

2.   Il collaudo dell’ETIAS di cui al paragrafo 1, lettera e), è effettuato da eu-LISA in cooperazione con gli Stati membri e l’unità centrale ETIAS.

3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera e).

4.   La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Gli Stati membri e l’unità centrale ETIAS iniziano a utilizzare l’ETIAS a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

Torna all’indice

en_US