Skip to main content
Normativa

Articolo 74 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By March 13, 2020No Comments

Articolo 74 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Torna all’indice


Articolo 74 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Competenze di eu-LISA in seguito all’entrata in funzione dell’ETIAS

1.   In seguito all’entrata in funzione dell’ETIAS, eu-LISA è responsabile della gestione tecnica del sistema centrale ETIAS e delle interfacce uniformi nazionali. È altresì responsabile dell’eventuale collaudo tecnico richiesto per la creazione e l’aggiornamento delle regole di esame ETIAS. In cooperazione con gli Stati membri provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale ETIAS e le IUN, nonché del sito web pubblico, dell’applicazione per dispositivi mobili, del servizio di posta elettronica, del servizio di account sicuro, dello strumento di verifica per i richiedenti, dello strumento di consenso per i richiedenti, dello strumento di valutazione per l’elenco di controllo ETIAS, del portale per i vettori, del servizio web, del software per il trattamento delle domande e dell’archivio centrale di dati di cui all’articolo 6.

La gestione tecnica dell’ETIAS consiste nell’insieme dei compiti necessari per garantire il funzionamento del sistema d’informazione ETIAS 24 ore al giorno e sette giorni su sette in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità tecnica soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alla consultazione del sistema centrale ETIAS, conformemente alle specifiche tecniche.

2.   Fatto salvo l’articolo 17 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom; CECA) del Consiglio n. 259/68 (43), eu-LISA applica a tutti i membri del proprio personale che operano con i dati conservati nel sistema centrale ETIAS adeguate norme in materia di segreto professionale o altri doveri equivalenti di riservatezza. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che abbia lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

3.   Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo all’ETIAS, eu-LISA monitora da vicino le attività dei contraenti per garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese in particolare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.

4.   eu-LISA svolge anche compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del sistema d’informazione ETIAS.

5.   eu-LISA sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento di controlli di qualità sui dati contenuti nel sistema centrale ETIAS e riferisce periodicamente agli Stati membri e all’unità centrale ETIAS. eu-LISA riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito ai problemi incontrati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, prevede e sviluppa tale meccanismo, le procedure e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

Torna all’indice

en_US