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Normativa

Articolo 66 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By March 13, 2020No Comments

Articolo 66 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 66 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Vigilanza dell’autorità di controllo

1.   Ciascuno Stato membro assicura che l’autorità di controllo istituita a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 controlli indipendentemente la liceità del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento effettuato dallo Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione all’ETIAS e viceversa.

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili all’accesso all’ETIAS effettuato dalle proprie autorità nazionali conformemente al capo X del presente regolamento, anche per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati sono così consultati.

3.   L’autorità di controllo istituita a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 controlla la liceità dell’accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri conformemente al capo X del presente regolamento, nonché la trasmissione dei dati all’ETIAS e viceversa. Si applica di conseguenza l’articolo 66, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento.

4.   L’autorità o le autorità di controllo istituite a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 provvedono affinché, almeno ogni tre anni dall’entrata in funzione dell’ETIAS, sia svolta una verifica dei trattamenti di dati da parte delle unità nazionali ETIAS conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. I risultati della verifica possono essere presi in considerazione nelle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (42). L’autorità di controllo istituita a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, pubblica ogni anno il numero delle richieste di rettifica, integrazione, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, integrazioni, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alla richiesta degli interessati.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo, istituita a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, disponga delle risorse e delle competenze sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.

6.   Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta dall’autorità di controllo istituita a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, le forniscono informazioni sulle attività svolte conformemente alle loro responsabilità previste dal presente regolamento. Gli Stati membri permettono all’autorità di controllo istituita a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 di consultare le loro registrazioni e di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati per le finalità dell’ETIAS.

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