Articolo 56 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)
Protezione dei dati
1. Al trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Al trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS che valutano le domande, delle autorità di frontiera e delle autorità competenti in materia di immigrazione si applica il regolamento (UE) 2016/679.
Quando il trattamento di dati personali da parte delle unità nazionali ETIAS è effettuato dalle autorità competenti che valutano le domande a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, si applica la direttiva (UE) 2016/680.
Quando l’unità nazionale ETIAS decide in merito al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all’annullamento di un’autorizzazione ai viaggi, si applica il regolamento (UE) 2016/679.
3. Al trattamento di dati personali da parte delle autorità designate dagli Stati membri ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento si applica la direttiva (UE) 2016/680.
4. Al trattamento di dati personali da parte di Europol in conformità degli articoli 29 e 53 del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/794.