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Normativa

Articolo 44 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By March 11, 2020No Comments

Articolo 44 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 44 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali

1.   Qualora una domanda sia stata ritenuta ammissibile in conformità dell’articolo 19, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato intende recarsi può eccezionalmente rilasciare un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata se tale Stato membro lo ritiene necessario per motivi umanitari ai sensi del proprio diritto nazionale o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, nonostante il fatto che:

a)non sia ancora ultimato il trattamento manuale di cui all’articolo 26; o
b)l’autorizzazione ai viaggi sia stata rifiutata, annullata o revocata.

Tali autorizzazioni saranno generalmente valide solo nel territorio dello Stato membro che le ha rilasciate. Tuttavia, eccezionalmente, esse possono essere rilasciate con una validità territoriale che comprende più di uno Stato membro, a condizione che vi sia il consenso di ognuno di tali Stati membri attraverso le loro unità nazionali ETIAS. Qualora un’unità nazionale ETIAS stia valutando il rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata che copre diversi Stati membri, tale unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente consulta tali Stati membri.

La richiesta o il rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata nelle circostanze di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo non interrompe il trattamento manuale della domanda che consente il rilascio di un’autorizzazione ai viaggi senza validità territoriale limitata.

2.   Ai fini del paragrafo 1, e come indicato sul sito web pubblico e sull’applicazione per dispositivi mobili, il richiedente può contattare l’unità centrale ETIAS indicando il suo numero di domanda, lo Stato membro in cui intende recarsi e che lo scopo del suo viaggio si fonda su motivi umanitari o è collegato a obblighi internazionali. Qualora tale contatto abbia luogo, l’unità centrale ETIAS ne informa l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo intende recarsi e registra le informazioni nel fascicolo di domanda.

3.   L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo intende recarsi può chiedere informazioni o documenti aggiuntivi al richiedente e può fissare il termine entro cui tali informazioni o documenti aggiuntivi devono essere presentati. Tale richiesta è notificata tramite il servizio di posta elettronica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera f), all’indirizzo di posta elettronica di contatto registrato nel fascicolo di domanda, e indica un elenco delle lingue in cui le informazioni o i documenti possono essere forniti. Tale elenco comprende almeno l’inglese, il francese o il tedesco, a meno che non includa una lingua ufficiale del paese terzo di cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino. Il richiedente non è tenuto a fornire una traduzione ufficiale in tali lingue. Il richiedente fornisce le informazioni o i documenti aggiuntivi direttamente all’unità nazionale ETIAS tramite il servizio di account sicuro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera g). Al momento della presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi, il sistema centrale ETIAS registra e conserva tali informazioni o documenti nel fascicolo di domanda. Le informazioni o i documenti aggiuntivi registrati nel fascicolo di domanda sono consultati unicamente per valutare e decidere in merito alla domanda, per gestire una procedura di ricorso ovvero per trattare una nuova domanda dello stesso richiedente.

4.   L’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata è valida per un massimo di 90 giorni a decorrere dalla data del primo ingresso sulla base di tale autorizzazione.

5.   Le autorizzazioni ai viaggi rilasciate ai sensi del presente articolo possono essere soggette ad un indicatore ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 2 o 3.

6.   Quando è rilasciata un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, l’unità nazionale ETIAS che ha rilasciato tale autorizzazione aggiunge nel fascicolo di domanda i dati seguenti:

a)informazioni sullo status con indicazione del rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
b)lo Stato membro o gli Stati membri in cui il titolare dell’autorizzazione ai viaggi può viaggiare e il periodo di validità dell’autorizzazione ai viaggi;
c)l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata e il suo indirizzo;
d)la data della decisione di rilascio dell’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
e)un riferimento ai motivi umanitari, ai motivi di interesse nazionale o agli obblighi internazionali invocati;
f)eventuali indicatori posti a corredo dell’autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 36, paragrafi 2 e 3, con indicazione dei motivi di tale o tali indicatori, nonché informazioni aggiuntive rilevanti perle verifiche in seconda linea, nel caso dell’articolo 36, paragrafo 2, e informazioni aggiuntive rilevanti per le autorità di frontiera, nel caso dell’articolo 36, paragrafo 3.

Se un’unità nazionale ETIAS rilascia un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata senza che il richiedente abbia presentato informazioni o documenti, tale unità nazionale ETIAS registra e conserva le informazioni o i documenti appropriati che giustificano tale decisione nel fascicolo di domanda.

7.   Quando è rilasciata un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, il richiedente riceve, tramite il servizio di posta elettronica, una comunicazione comprendente:

a)la chiara attestazione del rilascio di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata e il numero di domanda dell’autorizzazione ai viaggi;
b)la data di decorrenza e di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
c)la chiara attestazione degli Stati membri in cui il titolare dell’autorizzazione ha il permesso di viaggiare e del fatto che può viaggiare soltanto all’interno del territorio di tali Stati membri;
d)un richiamo al fatto che il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida costituisce una condizione di soggiorno che deve essere soddisfatta per l’intera durata del soggiorno di breve durata nel territorio dello Stato membro per cui è stata rilasciata l’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata;
e)un link al servizio web di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 che consenta ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento il loro periodo di soggiorno rimanente autorizzato.

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