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Normativa

Articolo 26 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By March 10, 2020No Comments

Articolo 26 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 26 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS

1.   Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, emergano uno o più riscontri positivi, la domanda è trattata manualmente dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. Tale unità nazionale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati, nonché a tutti i riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5. L’unità centrale ETIAS comunica all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente se i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20, paragrafi 2 o 4, risultano essere stati inseriti o forniti da uno o più altri Stati membri o da Europol. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso il riscontro positivo sono stati inseriti o forniti da uno o più Stati membri, l’unità centrale ETIAS specifica altresì gli Stati membri interessati.

2.   In seguito al trattamento manuale della domanda, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente:

a)rilascia un’autorizzazione ai viaggi; oppure
b)rifiuta un’autorizzazione ai viaggi.

3.   Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, emerga un riscontro positivo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente:

a)rifiuta l’autorizzazione ai viaggi se il riscontro positivo corrisponde a una o più delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e c);
b)valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi se il riscontro positivo corrisponde ad alcuna delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b) e lettere da d) a m).

4.   Qualora dal trattamento automatizzato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, risulti che il richiedente ha risposto affermativamente a una delle domande di cui all’articolo 17, paragrafo 4, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi.

5.   Qualora dal trattamento automatizzato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, emerga un riscontro positivo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente valuta il rischio per la sicurezza e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi.

6.   Qualora dal trattamento automatizzato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, emerga un riscontro positivo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente valuta il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi. In nessun caso l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può adottare una decisione automaticamente sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici. L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente valuta individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico.

7.   Il sistema d’informazione ETIAS conserva i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate per le valutazioni ai sensi del presente articolo dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente o dalle unità nazionali ETIAS degli Stati membri consultati a norma dell’articolo 28. Tali registri sono creati e inseriti automaticamente nel fascicolo di domanda e indicano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati utilizzati per la consultazione di altri sistemi d’informazione dell’UE, i dati collegati ai riscontri positivi ricevuti e il membro del personale che ha effettuato la valutazione dei rischi.

Il risultato della valutazione del rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o dell’alto rischio epidemico e la giustificazione della decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione ai viaggi sono registrati nel fascicolo di domanda dal membro del personale che ha effettuato la valutazione dei rischi.

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