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Normativa

Articolo 17 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By March 10, 2020No Comments

Articolo 17 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 17 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Modulo di domanda e dati personali del richiedente

1. Il richiedente presenta un modulo di domanda compilato e corredato di dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati presentati e di dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese. Il richiedente dichiara inoltre di aver compreso le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e che può essere invitato a presentare i pertinenti documenti giustificativi all’atto di ciascun ingresso. I minori presentano un modulo di domanda firmato elettronicamente da una persona che esercita la responsabilità genitoriale in via permanente o temporanea o da un tutore legale.

2. Nel modulo di domanda il richiedente fornisce i dati personali seguenti:

a) cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, sesso, attuale cittadinanza, nome o nomi dei genitori;

b) altri nomi eventuali (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi);

c) altre cittadinanze eventuali;

d) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;

e) data di rilascio e data di scadenza del documento di viaggio;

f) domicilio del richiedente o, in mancanza, città e paese di residenza;

g) indirizzo di posta elettronica e, se disponibili, numeri di telefono;

h) istruzione (primaria, secondaria, superiore o nessuna istruzione);

i) occupazione attuale (gruppo di posizioni lavorative); qualora la domanda sia trattata manualmente in conformità della procedura di cui all’articolo 26, lo Stato membro responsabile può richiedere, in conformità dell’articolo 27, al richiedente di fornire informazioni aggiuntive relativamente alla qualifica professionale esatta e al datore di lavoro o, per gli studenti, il nome dell’istituto di insegnamento;

j) Stato membro di primo soggiorno previsto e, in via facoltativa, indirizzo del primo soggiorno previsto;

k) per i minori, cognome e nome o nomi, domicilio, indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, numero di telefono della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del richiedente;

l) se il richiedente si avvale dello status di familiare di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c): i) il proprio status di familiare; ii) cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, cittadinanza attuale, domicilio, indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, numero di telefono del familiare con cui ha vincoli di parentela; iii) i propri vincoli di parentela con tale familiare in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE;

m) se la domanda è compilata da una persona diversa dal richiedente, cognome, nome o nomi, denominazione della ditta o dell’organizzazione se del caso, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono, se disponibile, di tale persona; relazione con il richiedente e dichiarazione di rappresentanza firmata.

3. Il richiedente sceglie l’attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) da un elenco predefinito. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 per stabilire tale elenco predefinito.

4. Inoltre il richiedente risponde alle domande seguenti:

a) se è stato condannato per i reati elencati nell’allegato nei dieci anni precedenti e, nel caso di reati di terrorismo, nei venti anni precedenti e, in tali casi, quando e in quale paese;

b) se ha soggiornato in una specifica zona di guerra o di conflitto nei dieci anni precedenti e per quale motivo;

c) se è stato oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio di uno Stato membro, o di qualsiasi paese terzo elencato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2011, ovvero di una decisione di rimpatrio nei dieci anni precedenti.

5. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 89 al fine di specificare il contenuto e il formato delle domande di cui al paragrafo 4 del presente articolo, consentendo ai richiedenti di fornire risposte chiare e precise.

6. Se risponde affermativamente a una delle domande di cui al paragrafo 4, il richiedente è tenuto a rispondere a una serie aggiuntiva di domande predefinite e contenute nel modulo di domanda selezionando le risposte da un elenco predefinito. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 89 al fine di stabilire il contenuto e il formato delle domande aggiuntive e l’elenco predefinito di risposte a tali domande.

7. I dati di cui ai paragrafi 2 e 4 sono inseriti dal richiedente in caratteri latini.

8. Al momento della presentazione del modulo di domanda, il sistema d’informazione ETIAS raccoglie l’indirizzo IP da cui è stato trasmesso.

9. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti concernenti il formato dei dati personali di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo da inserire nel modulo di domanda nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

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